IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas; Visto il proprio decreto 12 aprile 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto decreto ministeriale 12 aprile 1996, per la parte riguardante gli apparecchi termici ad irraggiamento - nastri e tubi radianti - alimentati da combustibili gassosi; Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura n. 83/189; Decreta: Art. 1. 1. Il testo dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto ministeriale 12 aprile 1996, e' sostituito dal seguente: "Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo "A , le stufe catalitiche e gli inceneritori". 2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto ministeriale 12 aprile 1996, indicate nell'allegato al presente decreto.