IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Vista  la  legge  6 dicembre  1971,  n.  1083, recante norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 90/396/CEE
del  29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;
  Visto il proprio decreto 12 aprile 1996, concernente l'approvazione
della  regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  termici  alimentati  da
combustibili gassosi;
  Rilevata  la  necessita'  di apportare modifiche ed integrazioni al
suddetto   decreto   ministeriale   12 aprile   1996,  per  la  parte
riguardante  gli  apparecchi termici ad irraggiamento - nastri e tubi
radianti - alimentati da combustibili gassosi;
  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CEE che codifica la procedura n. 83/189;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  testo  dell'art.  1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto
ministeriale 12 aprile 1996, e' sostituito dal seguente:
  "Non  sono  oggetto  del  presente  decreto gli impianti realizzati
specificatamente   per   essere  inseriti  in  cicli  di  lavorazione
industriale,  gli  apparecchi di tipo "A , le stufe catalitiche e gli
inceneritori".
  2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all'allegato
al  decreto  ministeriale  12 aprile  1996, indicate nell'allegato al
presente decreto.