L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 19 luglio 2001;
  Premesso che:
    l'art.  17,  comma  17.1,  della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 29 dicembre 1999,
n.  204/1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  306  del  31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235 (di
seguito:  deliberazione  n.  204/1999) prevede che gli elementi delle
componenti  &greco;r1 e &greco;r3, delle opzioni tariffarie TV1, le
componenti  &greco;s1  e  &greco;s2 e gli elementi della componente
&greco;s3, della tariffa D1, sono aggiornati dall'Autorita' entro la
fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;
    lo  stesso  articolo  e  comma  dispone che il valore di ciascuna
componente  o  elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa
componente o elemento nell'anno precedente:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'ISTAT;
      b) il  tasso  di  riduzione  annuale  dei  costi  fissi unitari
riconosciuti;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
      e) con    riferimento    agli    elementi    &greco;r1(disMT),
&greco;r1(disBT),   &greco;r3(disMT),   &greco;s3(disMT)   e  alla
componente  &greco;s2,  il  tasso di variazione collegato ad aumenti
dei   costi  riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita'  del
servizio;
    l'art.  17,  comma  17.2, della deliberazione n. 204/1999 dispone
che, per il periodo di regolazione 2001 - 2003, il tasso di riduzione
annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;
    l'art.  17,  comma  17.3, della deliberazione n. 204/1999 prevede
che  le  componenti  &greco;t1(D2),  &greco;t2(D2) e &greco;t3(D2)
della  tariffa  D2  e &greco;t1(D3), &greco;t2(D3) e &greco;t3(D3)
della  tariffa  D3  sono  aggiornate dall'Autorita' entro la fine del
mese  di giugno  dell'anno  precedente quello di applicazione in modo
che:
      a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al
numero  di  clienti  e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e delta tariffa D2
alle  forniture  in  bassa  tensione  per  usi  domestici con potenza
impegnata  fino  a  3kW  nelle abitazioni di residenza anagrafica del
cliente  si  riduca  in  ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore
pari  al  30%  della  analoga  differenza derivante dall'applicazione
delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
      b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al
numero  di  clienti  e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
l998  derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1
alle  forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle
con  potenza  impegnata  fino  a  3kW  nelle  abitazioni di residenza
anagrafica  del  cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002
di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando
le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;
    l'art.   8,   comma   8.5,   della  deliberazione  dell'Autorita'
28 dicembre  1999, n. 202/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario
n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/1999) prevede che le imprese
distributrici  abbiano  diritto a un riconoscimento di costi nel caso
di  recuperi  di  continuita'  del  servizio positivi, o, nel caso di
recuperi  di  continuita'  del  servizio negativi, hanno l'obbligo di
versare  una  penalita'  in  un  conto  da  istituire  con successivo
provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
    l'art.  9  della  deliberazione n. 202/1999 prevede che a partire
dal 2001 le imprese distributrici che eserciscono ambiti territoriali
a  cui  siano  stati  assegnati  i livelli tendenziali di continuita'
possano  presentare istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti
per  il mantenimento dei livelli di continuita' uguali o inferiori ai
livelli nazionali di riferimento;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 luglio  2000,  n. 123/2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 186 del
10 agosto  2000  (di  seguito: deliberazione n. 123/2000) aggiorna le
componenti  e  gli  elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe
per  i  clienti  del  mercato  vincolato,  nonche' i corrispettivi di
trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001;
    l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   21 novembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito:
decreto  del  Ministro  dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto,
tra  l'altro,  la  cessione dei diritti e delle obbligazioni relative
all'acquisto   di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n.
79/1999  e  che  tale  cessione  si e' realizzata nel corso dell'anno
2001;
    a  decorrere  dal  1o gennaio  2002 l'euro e' moneta di conto e a
decorrere  dal  1o marzo  2002 non e' piu' possibile emettere fatture
che  riportino  simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi
in lire;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 213/1998;
    decreto legislativo n. 206/1999;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
    il decreto del Ministro dell'industria 24 aprile 2001;
  Visti:
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile  1992  n.  6  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP
n. 6/1992);
    le deliberazioni n. 202/1999, 204/1999, 205/1999, 123/2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2001,  n. 136/2001,
recante  direttiva  per  la  conversione  in  euro  dei corrispettivi
unitari  delle  tariffe  e  per  la  fatturazione  ai clienti finali,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 5
luglio 2001;
  Considerato che:
    il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed  impiegati  al  netto dei prezzi del tabacco
rilevato  dall'ISTAT  nel periodo giugno 2000-maggio 2001 rispetto ai
dodici mesi precedenti e' stato pari al 2,8%;
    e'  prevedibile  che  complessivamente  gli oneri per recuperi di
continuita'  aumentino nel 2001 rispetto a quanto previsto per l'anno
2000,  anche per effetto del riconoscimento dei costi sostenuti dagli
esercenti  in  alcuni  ambiti  territoriali  per  il  mantenimento di
livelli  di  continuita'  uguali  o inferiori ai livelli nazionali di
riferimento di cui all'art. 9 della deliberazione n. 202/1999;
    la cessione dei diritti e delle obbligazioni di cui al precedente
alinea ha comportato un aumento del capitale investito della societa'
Terna  S.p.a.  incaricata  all'interno  del  gruppo ENEL S.p.a. della
gestione  dei  contratti relativi all'acquisto dell'energia elettrica
di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992);
  Ritenuto che:
    sia  necessario,  con  riferimento agli elementi pgreco 1(disMT),
pgreco   1(disBT),   pgreco   3(disMT),  alfagreco  3(disMT)  e  alla
componente  alfagreco  2, prevedere un aumento dei costi riconosciuti
derivanti  da recuperi di continuita' del servizio positivi, al netto
delle  prevedibili penalita' derivanti da recuperi di continuita' del
servizio negativi, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2002;
    sia  necessario,  con  riferimento  all'elemento  pgreco 3(tras),
prendere  atto dell'aumento dei costi riconosciuti per l'attivita' di
trasmissione   derivante   dalla   cessione   dei   diritti  e  delle
obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia elettrica, comunque
prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla
Societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999.