IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge del 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art.
34, comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della New York
University;
  Rilevato  che  la  New  York  University ha deliberato di aprire in
Italia  una  filiazione  in  Firenze,  via  Bolognese, n. 120 - 50139
Firenze;
  Considerato  che  la  New  York  University  e' ente senza scopo di
lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa-madre americana;
  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento  dei poteri di legale rappesentante al sig.
S. Andrew Shaffer nato a New York il 7 gennaio 1942;
  Considerato   che   la   New  York  University  aveva  ottenuto  il
riconoscimento     per     l'esenzione     fiscale     con    decreto
ministeriale 22 luglio 1996;
  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;
                              Decreta:
  1. E'  autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio
1999,  l'attivita'  svolta  in Italia dalla filiazione della New York
University  avente  sede  in  Firenze,  via  Bolognese n. 120 - 50139
Firenze.
  2. L'autorizzazione  comporta  l'esenzione  fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. La   presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998 n. 25.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti