L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1o agosto 2001,
  Premesso  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas (di
seguito: l'Autorita) ha approvato:
    la  deliberazione  1o settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 (di
seguito: deliberazione n. 128/99), recante definizione di obblighi di
registrazione   delle  interruzioni  del  servizio  di  distribuzione
dell'energia elettrica e indicatori di continuita' del servizio;
    la  deliberazione  28 dicembre  1999, n. 202/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999,
supplemento  ordinario  n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99),
recante  direttiva  concernente la disciplina dei livelli generali di
qualita'  relativi  alle  interruzioni  senza  preavviso  lunghe  del
servizio  di  distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art.
2,  comma 12,  lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481
(di seguito: legge n. 481/1995);
    la  deliberazione  3 agosto  2000,  n.  143/00  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000, (di
seguito:   deliberazione   n.   143/00),   recante   modificazioni  e
integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99;
    la  delibera  3 agosto  2000,  n. 144/00 (di seguito: delibera n.
144/00),  recante  la determinazione dei livelli effettivi base e dei
livelli  tendenziali  di  continuita'  del  servizio  per ogni ambito
territoriale  e  per  ogni  anno  del  periodo  2000-2003,  ai  sensi
dell'art.  7  della  deliberazione  dell'Autorita'  n.  202/99  e  la
determinazione  della  media  nazionale  dei  livelli  tendenziali di
continuita'  del  servizio  per  l'anno  2004,  ai sensi dell'art. 9,
comma 9.4, della deliberazione n. 202/99;
  Vista  la  legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Viste:
    la deliberazione n. 128/99;
    la deliberazione n. 202/99;
    la deliberazione n. 143/00;
    la delibera n. 144/00;
  Visto  il  documento  "Proposta  di  delibera per la definizione di
criteri  per  la  valutazione  degli esiti dei controlli tecnici e la
determinazione   del   valore   presunto  di  cui  all'art.  5  della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
28 dicembre 1999, n. 202/99" (PROT.AU/01/246);
  Considerato che:
    l'art. 15 della deliberazione n. 128/99 prevede che gli esercenti
aventi  un numero di utenti alimentati in bassa tensione (di seguito:
utenti   BT)  superiore  a  100.000  hanno  l'obbligo  di  comunicare
all'Autorita'  gli  indicatori  di continuita' del servizio di cui al
medesimo   articolo,   avendo   gli  stessi  esercenti  l'obbligo  di
registrare   le  interruzioni  dal  1o gennaio  2000  secondo  quanto
previsto dalla medesima deliberazione;
    l'art.  4,  comma 4.1, della deliberazione n. 202/99 prevede che,
ai  fini  sua  applicazione, l'indicatore di riferimento e' la durata
complessiva  annua  delle  interruzioni  senza  preavviso  lunghe per
utente  BT,  al  netto  delle  interruzioni  originate  sulla rete di
trasmissione  nazionale  e  sulla  rete  in alta tensione, e al netto
delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause
esterne,  come  indicato  dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n.
128/99;
    l'art.  5  della deliberazione n. 202/99 prevede che, qualora, in
esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuita'
del  servizio  forniti  dagli  esercenti  ai sensi dell'art. 15 della
deliberazione  n.  128/99, l'Autorita' accerti che tali dati non sono
stati registrati secondo le modalita' previste da tale deliberazione,
la medesima Autorita' prevede a definire, sulla base delle risultanze
dei  controlli  effettuati,  il  valore  presunto  dell'indicatore di
riferimento per l'ambito territoriale interessato;
    ai   fini   dell'accertamento,   ai   sensi   dell'art.  5  della
deliberazione  n. 202/99, della validita' dei dati di continuita' del
servizio  forniti  all'Autorita' dagli esercenti di cui alla delibera
n.  144/00  e  relativi  all'anno 2000, l'ufficio controlli tecnici e
ispezioni  dell'Autorita'  ha  effettuato  controlli a campione sulle
modalita' di registrazione delle interruzioni presso alcuni centri di
telecontrollo degli stessi esercenti;
    durante  i controlli tecnici di cui al precedente alinea e' stata
posta   particolare   attenzione   alla   verifica   della   corretta
attribuzione  delle  cause  di  forza  maggiore e delle cause esterne
delle  interruzioni, di cui all'art. 7 della deliberazione n. 128/99,
nonche' della corretta imputazione delle interruzioni originate sulle
rete  di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione in alta
tensione, di cui all'art. 6 della medesima deliberazione;
    allo  scopo  di valutare gli esiti dei controlli tecnici sui dati
di   continuita'  del  servizio  forniti  dagli  esercenti  ai  sensi
dell'art.  15  della  deliberazione  n. 128/99, sono stati sviluppati
alcuni indici atti a valutare:
      a) l'accuratezza delle registrazioni;
      b) la  precisione  delle  registrazioni, per quanto concerne la
durata delle interruzioni e il numero di utenti coinvolti;
      c) la  corretta  attribuzione delle cause e delle origini delle
interruzioni;
  Considerato   che   due   dei   suddetti  indici,  con  particolare
riferimento  all'indice  di  accuratezza  e di precisione, sono stati
utilizzati  dall'Autorita'  nella  delibera n. 144/00 per valutare la
validita'  dei dati forniti all'Autorita' degli esercenti con piu' di
100.000   utenti   BT,   ai   sensi  dell'art.  2,  comma 2.3,  della
deliberazione n. 202/99;
  Ritenuto  che sia opportuno, tenuto conto anche della necessita' di
definire un valore presunto dell'indicatore di riferimento, includere
nei  criteri  di  valutazione dei controlli tecnici anche la verifica
della  corretta  attribuzione  delle  cause  e  delle  origini  delle
interruzioni;
  Ritenuto  pertanto che, al fine di verificare la validita' dei dati
forniti  dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n.
128/99  e per gli effetti previsti dall'art. 5 della deliberazione n.
202/99, sia opportuno utilizzare tre indici:
    a) indice  di accuratezza, che esprime la completezza e la bonta'
delle  registrazioni  effettuate  relative  alle  interruzioni  senza
preavviso  lunghe  con  origine  sulle reti di distribuzione in media
tensione,  e  che assume valori compresi tra 0 (minima accuratezza) e
100% (massima accuratezza);
    b) indice    di   precisione,   che   esprime   l'approssimazione
complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza
preavviso  lunghe  con  origine  sulle reti di distribuzione in media
tensione,  e  che  assume  valore  0 quando la precisione e' massima,
valori positivi quando il dato fornito dall'esercente e' approssimato
per  difetto  e valori negativi quando il dato fornito dall'esercente
e' approssimato per eccesso;
    c) indice  di  correttezza,  che esprime la corretta attribuzione
delle  cause  di  forza maggiore e delle cause esterne, come definite
dall'art.  7  della  deliberazione  n.  128/99, nonche' delle origini
delle  interruzioni  relative  alla  rete nazionale di trasmissione e
alle  reti di distribuzione in alta tensione, come definite dall'art.
6  della  medesima  deliberazione, e che assume valori compresi tra 0
(attribuzione  totalmente non corretta delle suddette cause e origini
delle  interruzioni)  e  100%  (massima correttezza nell'attribuzione
delle suddette cause e origini delle interruzioni);
  Ritenuto  che  qualora  in  esito  a un controllo tecnico non siano
stati  accertati  livelli adeguati di accuratezza, di precisione e di
correttezza,   sia  necessario  considerare  non  validi  i  dati  di
continuita'  del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'art.
15  della  deliberazione n. 128/99, relativi agli ambiti territoriali
le  cui  linee  di  media  tensione sono esercite, in prevalenza, dal
centro  di  telecontrollo presso cui e' stato effettuato il controllo
tecnico;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  stabilire  un criterio analitico per
determinare, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il
valore  presunto  dell'indicatore  di  riferimento, di cui all'art. 5
della deliberazione n. 202/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di
cui  all'art.  1  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  28 dicembre  1999, n. 202/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999,
supplemento   ordinario   n.   235,   di   seguito   richiamata  come
deliberazione n. 202/99.