L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 luglio 2001;
  Premesso che:
    l'art.  6 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n.
204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del  31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235 (di seguito:
deliberazione   n.  204/99),  definisce  le  componenti  dell'opzione
tariffaria TV 1;
    l'art.  8,  comma  8.1, della deliberazione n. 204/99 prevede che
gli  esercenti  autocertifichino  per ciascuna tipologia di utenza la
compatibilita'  di  ogni  opzione  tariffaria base con il vincolo V2,
come definito dal medesimo articolo;
    l'art.  9,  comma  9.1, della deliberazione n. 204/99, stabilisce
che,  entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni
esercente,   con   riferimento   a   ciascuna   tipologia  di  utenza
autocertifichi   all'Autorita'   l'ammontare   dei   ricavi  ammessi,
effettivi ed eccedentari relativi all'anno precedente;
    l'art.  9,  comma 9.2, lettera a), della deliberazione n. 204/99,
stabilisce  che i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti
e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio,
che   risulterebbero   nello   stesso   anno   dall'applicazione  dei
corrispettivi   dell'opzione  tariffaria  TV1,  ad  esclusione  delle
componenti  A  e UC, ai clienti della tipologia di utenza, concorrono
alla definizione dei ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia
di utenza;
    l'art.  9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, definisce le
modalita' d rimborso dei ricavi eccedentari;
    l'art.   2,   comma   2.2,   della  deliberazione  dell'Autorita'
29 dicembre  1999,  n.  205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario
n.  235  (di seguito: deliberazione n. 205/99), prevede che il prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione
della  parte  B  della tariffa elettrica, unicamente una componente a
copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica;
    l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' 22 giugno
2000, n. 112/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00) ha
fissato  il  prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso stimato
dall'autorita'  PG  di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione
n. 204/99, pari a 49,6 lire/kWh;
    l'art.  5,  comma 5.1, della deliberazione n. 112/00, ha abrogato
il  secondo  periodo dell'art. 18, comma 18.5, della deliberazione n.
204/99,  che  prevedeva  che  il  gettito derivante dall'applicazione
della  parte  B  della  tariffa  fosse incluso nel calcolo dei ricavi
effettivi  rilevanti  ai fini dell'autocertificazione di cui all'art.
9, comma 9.1, della medesima deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n. 230/00,
pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  4  del  5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.
230/00),  ha  soppresso,  a  partire  dal 1o gennaio 2001, la parte B
della tariffa elettrica;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
23 novembre  1983,  n.  24/83,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 332 del 3 dicembre 1983;
  Viste:
    la deliberazione n. 204/99;
    la deliberazione n. 205/99;
    la deliberazione n. 112/00;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  19 luglio  2000,  n.  123/00
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 186 del
10 agosto 2000;
    la deliberazione n. 230/00;
    la  comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
27 gennaio  2000,  recante  modalita' applicative delle deliberazioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99, n. 205/99 e n. 206/99;
  Visto il documento per la consultazione 20 febbraio 2001 "Ammontare
dei  sistemi  di  perequazione  dei costi di distribuzione e di altri
oneri   a  carico  dei  distributori  di  energia  elettrica"  (Prot.
AU/00/037);
  Considerato che:
    la  componente  unitaria  dell'opzione tariffaria TV1 a copertura
dei  costi  di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del
mercato  vincolato  dipende  dal  prezzo medio dell'energia elettrica
all'ingrosso  per  i  clienti  del  mercato  vincolato effettivamente
registrato   nell'anno   (PG),  richiamato  nel  seguito  anche  come
parametro  PG,  mentre  la  componente  unitaria  della tariffa TV2 a
copertura  dei  costi  di  acquisto di energia elettrica destinata ai
clienti  del  mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia
elettrica  all'ingrosso  per  i clienti del mercato vincolato stimato
dall'Autorita'   (PG)  e  pubblicato  prima  dell'inizio  di  ciascun
bimestre;
    conseguentemente,  per  garantire  il  rispetto  del  vincolo V2,
l'esercente   deve   prevedere  nelle  opzioni  tariffarie  base  una
componente  tariffaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia
elettrica  parametrata  alla  componente unitaria della tariffa TV2 a
copertura  di  tali costi e non alla componente unitaria dell'opzione
tariffaria TV1;
    i ricavi a copertura dei costi di acquisto ottenuti applicando la
tariffa  TV2  possono risultare sia superiori, sia inferiori a quelli
ammessi dal vincolo V1, come conseguenza delle variazione dei profili
effettivi di consumo rispetto a quelli previsti;
    tali  variazioni  non  sono  controllate dall'esercente e possono
produrre    potenziali   squilibri   economico-finanziari   in   capo
all'esercente;
    le   modalita'   di  rimborso  dei  ricavi  eccedentari  definite
dall'art.  9,  comma  9.5, lettera a), della deliberazione n. 204/99,
nel caso di cessione dei rami di azienda risultano non definite;
    per  l'anno  2000  e'  rimasta in vigore la parte B della tariffa
elettrica  e che, essendo la medesima parte B della tariffa elettrica
esclusa  dai  ricavi  effettivi  rilevanti ai fini della verifica del
vincolo  V1  di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99, cio' ha
comportato   una  riduzione  dell'ammontare  complessivo  dei  ricavi
tariffari rispetto ai quali viene effettuata detta verifica;
    di  conseguenza,  la riduzione della base su cui sono calcolati i
ricavi  eccedentari  rende  piu'  probabile il superamento dei ricavi
ammessi  rispetto al caso in cui tutti i ricavi a copertura dei costi
di  acquisto  dell'energia elettrica vengano considerati ai fini alla
verifica del vincolo V1;
  Ritenuta la necessita' di:
    fissare,  in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma
6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro PG ad un livello che
ne  garantisca  la  piena compatibilita' con il vincolo V2 fissato ex
ante dall'Autorita';
    integrare  le  disposizioni  in  materia  di accredito dei ricavi
eccedentari  con  norme  da  applicarsi  nei casi di cessione di rami
d'azienda;
    prevedere  l'obbligo  in  capo  a ciascun esercente di comunicare
all'Autorita' l'avvenuto accredito o rimborso dei ricavi eccedentari;
    aumentare,  relativamente  all'anno 2000, dal 5% all'8% la soglia
di  applicazione  delle  differenti modalita' di accredito e rimborso
dei ricavi eccedentari di cui all'art. 9, comma 9.5, lettere a) e b),
della deliberazione n. 204/99;
    differire  i termini per la presentazione dell'autocertificazione
di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai  fini  della  presente  deliberazione,  si  applicano  le
definizioni  riportate  nell'art.  1,  comma 1.1, della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del  31 dicembre 1999,  supplemento  ordinario  n.  235, e successive
modificazioni, integrate come segue:
    a) deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni;
    b) deliberazione n. 123/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2000 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000.