L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 luglio 2001; Premesso che: l'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), definisce le componenti dell'opzione tariffaria TV 1; l'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 204/99 prevede che gli esercenti autocertifichino per ciascuna tipologia di utenza la compatibilita' di ogni opzione tariffaria base con il vincolo V2, come definito dal medesimo articolo; l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari relativi all'anno precedente; l'art. 9, comma 9.2, lettera a), della deliberazione n. 204/99, stabilisce che i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza, concorrono alla definizione dei ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia di utenza; l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, definisce le modalita' d rimborso dei ricavi eccedentari; l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), prevede che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica; l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2000, n. 112/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00) ha fissato il prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso stimato dall'autorita' PG di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 204/99, pari a 49,6 lire/kWh; l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 112/00, ha abrogato il secondo periodo dell'art. 18, comma 18.5, della deliberazione n. 204/99, che prevedeva che il gettito derivante dall'applicazione della parte B della tariffa fosse incluso nel calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui all'art. 9, comma 9.1, della medesima deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), ha soppresso, a partire dal 1o gennaio 2001, la parte B della tariffa elettrica; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 novembre 1983, n. 24/83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 332 del 3 dicembre 1983; Viste: la deliberazione n. 204/99; la deliberazione n. 205/99; la deliberazione n. 112/00; la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000; la deliberazione n. 230/00; la comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 gennaio 2000, recante modalita' applicative delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, n. 205/99 e n. 206/99; Visto il documento per la consultazione 20 febbraio 2001 "Ammontare dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica" (Prot. AU/00/037); Considerato che: la componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato effettivamente registrato nell'anno (PG), richiamato nel seguito anche come parametro PG, mentre la componente unitaria della tariffa TV2 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato stimato dall'Autorita' (PG) e pubblicato prima dell'inizio di ciascun bimestre; conseguentemente, per garantire il rispetto del vincolo V2, l'esercente deve prevedere nelle opzioni tariffarie base una componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica parametrata alla componente unitaria della tariffa TV2 a copertura di tali costi e non alla componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1; i ricavi a copertura dei costi di acquisto ottenuti applicando la tariffa TV2 possono risultare sia superiori, sia inferiori a quelli ammessi dal vincolo V1, come conseguenza delle variazione dei profili effettivi di consumo rispetto a quelli previsti; tali variazioni non sono controllate dall'esercente e possono produrre potenziali squilibri economico-finanziari in capo all'esercente; le modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari definite dall'art. 9, comma 9.5, lettera a), della deliberazione n. 204/99, nel caso di cessione dei rami di azienda risultano non definite; per l'anno 2000 e' rimasta in vigore la parte B della tariffa elettrica e che, essendo la medesima parte B della tariffa elettrica esclusa dai ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo V1 di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99, cio' ha comportato una riduzione dell'ammontare complessivo dei ricavi tariffari rispetto ai quali viene effettuata detta verifica; di conseguenza, la riduzione della base su cui sono calcolati i ricavi eccedentari rende piu' probabile il superamento dei ricavi ammessi rispetto al caso in cui tutti i ricavi a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica vengano considerati ai fini alla verifica del vincolo V1; Ritenuta la necessita' di: fissare, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro PG ad un livello che ne garantisca la piena compatibilita' con il vincolo V2 fissato ex ante dall'Autorita'; integrare le disposizioni in materia di accredito dei ricavi eccedentari con norme da applicarsi nei casi di cessione di rami d'azienda; prevedere l'obbligo in capo a ciascun esercente di comunicare all'Autorita' l'avvenuto accredito o rimborso dei ricavi eccedentari; aumentare, relativamente all'anno 2000, dal 5% all'8% la soglia di applicazione delle differenti modalita' di accredito e rimborso dei ricavi eccedentari di cui all'art. 9, comma 9.5, lettere a) e b), della deliberazione n. 204/99; differire i termini per la presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni, integrate come segue: a) deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni; b) deliberazione n. 123/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000.