L'"allegato" al decreto citato in epigrafe, riguardante lo "Statuto
della  Societa'  italiana autori ed editori", pubblicato da pag. 42 a
pag. 45 della suddetta Gazzetta Ufficiale, e' corretto e ripubblicato
nel testo qui di seguito riportato:
                                                            "Allegato

                               STATUTO
              DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI

                               Art. 1.
                        Struttura e funzioni
    1. La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico a base
associativa con sede in Roma.
    2. Essa svolge le seguenti funzioni:
      a) esercita  l'attivita'  di  intermediazione, comunque attuata
sotto  ogni  forma  diretta  o  indiretta  di intervento, mediazione,
mandato  di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per
l'esercizio  dei  diritti  di  rappresentazione,  di  esecuzione,  di
recitazione,  di  riproduzione  e di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione  attuata  attraverso  ogni  mezzo  tecnico  delle opere
tutelate;
      b) cura  la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge
22 aprile 1941 n. 633;
      c) assicura  la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera
a)   nell'ambito   della   societa'   dell'informazione,  nonche'  la
protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
      d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte,
contributi  e  diritti,  anche  in  base  a convenzioni con pubbliche
amministrazioni,  regioni,  enti  locali  e  altri  enti  pubblici  o
privati;
      e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
      f)  svolge  le attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui
indicate;
      g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela
del  diritto  di  autore  e  dei  diritti connessi, questi ultimi nei
limiti  dell'art.  180-bis  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e la
gestione  relativa  agli  ulteriori  servizi, attuando la separazione
contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve
essere perseguito l'equilibrio finanziario;
      h) assicura  una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore
tra  gli  aventi  diritto  anche  secondo  l'effettivo  contributo di
ciascuno  alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza
sui compensi di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle
condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.
                               Art. 2.
                          Base associativa
    1.  Sono  associati  ordinari  le  persone  fisiche  e giuridiche
italiane,  titolari  di diritti tutelabili in quanto autori, editori,
concessionari   di   diritti   di   rappresentazione,   produttori  o
concessionari  di  opere  cinematografiche  e  tutte le altre persone
fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di
diritti  d'autore  e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni
di  reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso le societa'
consorelle.
    2.  Sono  associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri
dell'U.E.,  titolari  di  diritti  d'autore,  i  titolari  di diritti
connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e
tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato.
    3.  La  qualita'  di associato ordinario si acquisisce a domanda,
previo  accertamento  da  parte  della Societa' del verificarsi delle
condizioni di seguito indicate:
      a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;
      b) aver  maturato  attraverso  la  Societa'  somme  per diritti
d'autore  non  inferiori  al  doppio del contributo associativo annuo
vigente alla data di presentazione della domanda;
      c) presentare,    con    la   domanda   di   associazione,   la
documentazione  richiesta dalla Societa' per attestare l'appartenenza
alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.
    4.  Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere
dal   riconoscimento   delle  qualita'  di  associato  ordinario,  e'
tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe
per:
      a) perdita   del   requisito   della   cittadinanza   o   della
nazionalita' previsti al comma 1;
      b) dimissioni,  da  presentare  almeno  sei  mesi  prima  della
scadenza del quadriennio;
      c) radiazione;
      d) morte;
      e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica;
      f) cessazione  della  durata dei diritti affidati alla Societa'
quando questa sia inferiore ai quattro anni;
      g) decadenza,   per  mancato  pagamento  del  contributo  annuo
associativo per la durata di due anni consecutivi.
    5.  L'associato  ordianario  gode  dei  diritti  ed  e' tenuto al
rispetto  degli  obblighi previsti dalle norme del presente statuto e
dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.
    All'associato   ordinario   che   contravvenga   a   disposizioni
statuatarie  e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal
regolamento generale.
    Il  caso  di  comportamenti  di  particolare gravita' che rendano
incompatibili  i  rapporti  dell'associato ordinario con la Societa',
l'assemblea puo' deliberate la radiazione dell'associato.
                               Art. 3.
                           Organizzazione
    1. Sono organi deliberativi della Societa':
      a) l'assemblea;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il presidente.
    2.  Sono  organi  consultivi  della  Societa'  le  commissioni di
sezione.
    3. Sono organi di controllo della Societa':
      a) il collegio dei revisori;
      b) l'ufficio di controllo interno.
                               Art. 4.
                     Composizione dell'assemblea
    1. L'assemblea e' composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni
dagli  associati  ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di
autori  ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori
della  musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate;
6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della
prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle
opere  radiotelevisive;  2  autori  e  4 editori di opere liriche, di
balletti,  oratori  e  opere  analoghe; 4 autori e 4 editori di opere
letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.
    2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e'
costituito  un seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso
di invalidita' con certificazione dello stato e della firma.
    3.  Un  regolamento  approvato  dall'assemblea con la maggioranza
qualificata  dei  due  terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato
attivo  e  per  quello passivo nonche' le procedure per la formazione
delle  liste  elettorali  e  per  la  costituzione  dei seggi, per lo
svolgimento  delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare
una  effettiva  rappresentanza  della  minoranza  nell'assemblea  nei
termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.
    4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  precedente dovra' essere
preventivamente  approvato  dall'autorita'  vigilante. Il regolamento
dovra'  consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in
assemblea. Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati
in  due  categorie,  quella  degli  autori  e  quella  degli editori,
produttori  e/o  assimilati. Per la formazione delle liste elettorali
dovranno  essere  determinate  fasce  reddituali  che potranno essere
diverse per ogni singola sezione.
                               Art. 5.
                       Compiti dell'assemblea
    1. L'assemblea:
      a)  designa,  con  la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti  nelle  prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla
terza  votazione,  il  presidente  e  i  membri ad essa assegnati del
consiglio di amministrazione;
      b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
      c)  elegge  quattro  componenti  effettivi ed uno supplente del
collegio dei revisori;
      d)  definisce  gli  indirizzi  e vigila sul funzionamento della
Societa';
      e)  approva  e modifica, con la maggioranza qualificata dei due
terzi  dei  componenti,  lo  statuto,  il  regolamento  generale,  il
regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarieta';
      f) delibera i provvedimenti di radiazione;
      g)  approva  annualmente  il  bilancio  preventivo  e  il conto
consuntivo.
    2.  L'elezione  di  cui  alla  lettera  b),  del comma precedente
avviene  con  votazioni  separate. Nell'assemblea i delegati che sono
l'espressione  di  ogni  singola  sezione  designano  i  membri delle
rispettive  commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra'
stabilito dal regolamento generale.
                               Art. 6.
            Composizione del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni
dall'assemblea,  in modo che siano adeguatamente rappresentati autori
ed  editori  o  assimilati  e  3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre
1999 n. 419.
    2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro
dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.
    3.  La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8,
e' disposta con decreto dell'Autorita' di vigilanza.
                               Art. 7.
              Compiti del consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione:
      a)   svolge   tutti   i  compiti  ordinari  e  straordinari  di
amministrazione della Societa';
      b)  redige  e  approva  il  regolamento  di organizzazione e di
funzionamento della Societa';
      c)   redige   e   propone  all'approvazione  dell'assemblea  le
modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;
      d)  redige  annualmente  il  bilancio  preventivo  e  il  conto
consuntivo.
    2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  sentite  le  competenti
commissioni  di  cui  all'art. 10, determina annualmente i criteri di
ripartizione  dei  proventi  tra  gli  aventi  diritto e li sottopone
all'approvazione   del  Ministro  vigilante.  Invia  i  criteri  alle
sezioni,    che   provvedono   alla   redazione   dell'ordinanza   di
ripartizione. L'ordinanza di ripartizione e' approvata ed emanata dal
consiglio di amministrazione.
                               Art. 8.
                        Nomina del presidente
    1.  Il  presidente,  ferma  la  designazione  dell'assemblea,  e'
nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
                               Art. 9.
                       Compiti del presidente
    1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di
amministrazione  e  rappresenta  legalmente  la  societa'. In caso di
assenza  o  impedimento  il  presidente  e'  sostituito  da un membro
elettivo  del  consiglio  di  amministrazione  nominato dal consiglio
stesso nella prima adunanza.
                              Art. 10.
                       Commissioni di sezione
    1.  Sono  costituite  commissioni  di  sezione  per la musica; il
cinema  e  le  opere  assimilate;  il  dramma,  la prosa, la commedia
musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere
letterarie e le arti figurative; la lirica.
    2.  Le  commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando
parere   obbligatorio,   ma   non   vincolante,   al   consiglio   di
amministrazione,  in  ordine  ai  criteri di ripartizione dei diritti
d'autore,  alle  misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere
assegnate  alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento
per l'organizzazione e il funzionamento.
    3.  La qualita' di componente delle commissioni di sezione non e'
compatibile con la qualita' di membro dell'assemblea.
    4.  Le  commissioni  di  sezione  svolgono,  su  richiesta  degli
interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli
associati.
                              Art. 11.
               Composizione del collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto  di  cinque  membri
effettivi  e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente
sono   eletti   dall'assemblea,   uno   effettivo,  con  funzioni  di
presidente,  ed uno supplente, sono nominati dal Ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica.
    2.  I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in
possesso  di  specifica  professionalita'  iscritte  nel registro dei
revisori contabili.
                              Art. 12.
                  Compiti del collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  svolge  i compiti indicati dagli
articoli 2397 e seguenti del codice civile.
                              Art. 13.
                        Il direttore generale
    1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione
del   consiglio  di  amministrazione  tra  esperti  dei  problemi  di
amministrazione.  Il  rapporto di servizio e' regolato con contratto,
eventualmente  rinnovabile,  di  durata  non  inferiore  a  due e non
superiore a quattro anni.
    2.  Il  direttore  generale  svolge  i  compiti di coordinamento,
direzione  e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale,
al   fine  di  assicurare  la  relizzazione  degli  indirizzi  ed  il
conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione
ed e' responsabile dei risultati complessiamente raggiunti.
    In particolare il direttore generale:
      a)  partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio
di  amministrazione,  al  quale  puo'  formulare pareri e proposte in
merito  ad  ogni  questione  inerente alla gestione amministrativa ed
organizzativa della Societa';
      b)  esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di
amministrazione  e  quelle previste dal regolamento della Societa' di
cui  all'art.  22  del presente statuto e gestisce l'attuazione delle
decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
      c) sovraintende alle attivita' di acquisizione delle entrate ed
esercita  altresi'  i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del
bilancio  ed  in  conformita'  alle  modalita'  e forme stabilite dal
regolamento di cui all'art. 22;
      d)  cura  la  gestione  amministrativa  ed  organizzativa della
Societa'  svolgendo  funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo
degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la reponsabilita'
di specifici progetti riguardanti piu' strutture gestionali;
      e)  adotta  gli  atti  relativi alla gestione del personale con
rapporto  di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con
le  forme  previsti  dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai
contratti collettivi;
      f)    verifica    l'efficienza,   efficacia   ed   economicita'
dell'attivita'  di  gestione  al  fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi   interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi  e
risultati.
                              Art. 14.
            Struttura della Societa' e dirigenti generali
    1.   La   Societa'  e'  organizzata  in  un  ufficio  di  diretta
collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non piu'
di cinque divisioni.
    2.   L'ufficio   di   diretta  collaborazione,  svolge  esclusive
competenze di supporto agli organi decisionali.
    3.  Le  divisioni,  cui sono preposti dirigenti generali, possono
essere   articolate  in  uffici  centrali  e  periferici  di  livello
dirigenziale  non  generale. Il numero di tali uffici non puo' essere
superiore a 60, di cui non piu' di 20 quali uffici periferici.
    4.  Il  regolamento  interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei
principi  di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in
particolare  ai  criteri  di  cui  all'art.  2, comma 1, del medesimo
decreto,  individua  gli  uffici centrali e periferici che fanno capo
alle divisioni, nonche' le modalita' di preposizione agli uffici.
    5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti
utilizzando  le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per
l'attuazione  delle  attivita'  e  dei programmi loro assegnati. Essi
rispondono del conseguimento dei risultati.
    A tal fine:
      a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri
di  spesa  in  conformita'  alle  modalita'  e  forme  stabilite  dal
regolamento di cui all'art. 22;
      b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e
controllo nei confronti degli uffici dipendenti;
      c) esercitano  le  altre  funzioni  che siano loro affidate dal
regolamento interno di cui all'art. 22.
                              Art. 15.
  Ufficio di controllo interno e Ufficio relazioni con il pubblico
    1.  L'Ufficio  di  controllo  interno svolge compiti di controllo
anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attivita' degli
uffici  della  Societa', riferendo al consiglio di amministrazione e,
se  richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati
e  revocati  dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea, e
possono essere sia dipendenti della Societa' sia esterni ad essa.
    2.  L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti
dall'art.  8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto
da personale dipendente della Societa'.
                              Art. 16.
Vigilanza      1. La vigilanza sulla Societa' e' svolta dal Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali. L'attivita' di vigilanza e'
svolta  sentito  il  Ministro  delle  finanze  per  le materie di sua
specifica competenza.
                              Art. 17.
Patrimonio     1. Il patrimonio della Societa' e' costituito da:
      a). beni immobili e mobili di proprieta' della Societa' ad essa
pervenuti   per   acquisti,   lasciti,   donazioni   o  derivanti  da
investimenti effettuati a fronte delle riserve;
      b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
                              Art. 18.
Proventi     1. I proventi della Societa' sono costituiti da:
      a) contributi degli associati;
      b)  quote  di  spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle
opere tutelate;
      c) corrispettivi sui servizi;
      d) rendite;
      e) contributi, erogazioni, donazioni.
                              Art. 19.
Bilancio      1.  L'esercizio  finanziario  inizia il 1o gennaio e si
chiude il 31 dicembre di ogni anno.
    2.  Per  ogni  esercizio  sono  redatti il bilancio preventivo da
approvare  entro  il  mese  di  novembre  ed  il  conto consuntivo da
approvare entro il mese di giugno.
    3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e'
trasmesso  all'Autorita' vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, per l'approvazione. Il bilancio
preventivo,   dopo   l'approvazione   dell'assemblea,  e'  comunicato
all'Autorita' di vigilanza
                              Art. 20.
                        Fondo di solidarieta'
    1.  La  Societa'  esercita  forme  di  solidarieta' attraverso un
autonomo  Fondo  al quale gli associati ordinari contribuiscono nella
misura  del  4%  dei  diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori,
concessionari   e   produttori  che  non  possano  beneficiare  delle
prestazioni erogate dal Fondo.
    2.  Un  apposito regolamento determina criteri e modalita' per la
concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento
e' comunicato all'Autorita' di vigilanza.
    3.  La  Societa'  gestisce  il  Fondo di cui al comma 1 per conto
degli associati ordinari.
                              Art. 21.
                             Promozione
    1.  Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un
comitato  espresso  dall'assemblea e su proposta delle commissioni di
sezione,  decide  con  apposita dotazione di fondi, la concessione di
borse  di  studio,  di  finanziamenti  o  altri benefici anche ai non
associati   al   fine   di  promuovere  meritevoli  nuove  iniziative
nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.
    2.   Il   consiglio   di   amministrazione,   quando  ve  ne  sia
disponibilita'  di  bilancio,  delibera  l'assegnazione  di sussidi a
favore  della  Cassa  nazionale  di  assistenza  compositori autori e
librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28 ottobre  1970,  n.  888 e di altre casse o istituzioni
aventi le stesse caratteristiche e finalita'.
                              Art. 22.
            Regolamento di organizzazione e funzionamento
    1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della
Societa',  per  quanto non previsto dal presente statuto, provvede il
regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,  adottato  con  la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di
amministrazione.   Il   regolamento  e  comunicato  all'Autorita'  di
vigilanza.
                              Art. 23.
                          Norme transitorie
    L'assemblea,  su proposta del consiglio di amministrazione, e con
la  maggioranza  qualificata  dei  due  terzi disciplina il passaggio
degli  attuali  iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o
straordinari.".