IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Visto  l'art.  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1434;
  Visto  l'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
27 aprile 1968, n. 488;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  Visto  il  decreto  direttoriale  in data 3 luglio 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  160  del
12 luglio  2001,  che  fissa  per  l'anno 2001, le retribuzioni medie
giornaliere  provinciali  dei  lavoratori agricoli da valere ai sensi
del  citato  art.  28  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;
  Ritenuta  la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e
dei  contributi  di cui all'art. 32, lettera a) della legge 30 aprile
1969,  n.  153,  il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla
retribuzione  media  stabilita  ai sensi dell'art. 28 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1968, n. 488 per i salariati
fissi dell'agricoltura;
                              Decreta:
  Il  reddito  medio  dei  mezzadri  e  coloni  per  l'anno  2001  e'
parificato  al  salario  relativo  all'anno 2001, determinato, per la
categoria  dei  salariati  fissi,  per ogni provincia, con il decreto
direttoriale 3 luglio 2001, indicato nel preambolo.
  Nel  caso  in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie
diverse  per  le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio
da  considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente
alla classe di retribuzione meno elevata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi