IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
              del Ministero delle attivita' produttive
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
               della tutela delle condizioni di lavoro
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, -
supplemento  ordinario  -  n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione
delle   direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE,
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo CENPI, con sede legale
c/o  studio ragioniere Maurizio Martinuzzi, viale Carlo Felice n. 101
-  00185  Roma,  in data 11 gennaio 2001, acquisita in atti di questo
Ministero  in  data  22 gennaio  2001, protocollo n. 785040, volta ad
ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di
certificazione   relativa   ad   alcuni   tipi  di  macchine  di  cui
all'allegato  IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996  n.  459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
  Tenuto  conto  che la documentazione prodotta dall'organismo CENPI,
con  sede  legale  c/o  studio  ragioniere Maurizio Martinuzzi, viale
Carlo  Felice  n.  101  - 00185 Roma, soddisfa quanto richiesto dalla
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e
consente  l'accertamento  del  possesso dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'organismo  CENPI  con  sede  legale  c/o studio
ragioniere Maurizio Martinuzzi, via Carlo Felice n. 101 - 00185 Roma,
ha  dichiarato  di  essere  in  possesso  dei requisiti minimi di cui
all'allegato  VII  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del
24 luglio 1996, n. 459;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'organismo CENPI con sede legale c/o studio ragioniere Maurizio
Martinuzzi,  via  Carlo Felice n. 101 - 00185 Roma, e' autorizzato ad
emettere  certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza  per  i  seguenti  prodotti  di  cui  all'allegato IV della
direttiva 89/392/CEE:
    A) macchine:
      16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.