IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 marzo  2001,  n.  49,  concernente
"Disposizioni  urgenti  per  la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad  alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio";
  Visto  l'art. 7-ter, comma 1, della predetta legge 9 marzo 2001, n.
49, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  adottato  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio  2001,  n.  212,  la  sospensione  o  il  differimento  dei
terminirelativi  agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore
degli  allevatori  di  bovini  delle  aziende di macellazione e degli
esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  e  al dettaglio di
carni,  colpiti  dagli  eventi  verificatisi a seguito dell'emergenza
causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
  Visto  il  decreto  14 marzo  2001,  concernente  "Sospensione  dei
termini  e  dei  versamenti  tributari  a favore dei soggetti colpiti
dagli   eventi   verificatisi   a   seguito   dell'emergenza  causata
dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";
  Ritenute  sussistenti  le condizioni per sospendere ulteriormente a
favore    dei    soggetti    danneggiati    dall'emergenza    causata
dall'encefalopatia   spongiforme   bovina,   i  termini  relativi  ai
versamenti diretti dei tributi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  degli  allevatori  di  bovini, delle aziende di
macellazione  e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e
al  dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati
nell'art.  7-ter,  comma  1,  della  legge  9 marzo 2001, n. 49, sono
sospesi  per  quattro mesi, a decorrere dal 15 agosto 2001, i termini
relativi  ai  versamenti  diretti  dei  tributi.  Non  si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
  2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti
soggetti  in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli
23,  24,  25,  25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.