Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti  ad  uso  abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 80,
comma  22,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  iniziate  nei
confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma
20 del medesimo articolo 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  80, commi 20 e 22,
          della    legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Sato (legge finanziaria 2001)":
              "20.   I   comuni  indicati  dall'art.  6  della  legge
          9 dicembre  1998,  n. 431, possono destinare fino al 10 per
          cento  delle  somme  ad  essi  attribuite  sul Fondo di cui
          all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili
          per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto
          che  hanno  nel nucleo familiare ultrassessantacinquenni, o
          handicappati   gravi,   e   che  non  dispongano  di  altra
          abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
          di  una  nuova  casa.  Al  medesimo  fine i comuni medesimi
          possono  utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
          destinare  ulteriori  risorse  proprie  ad integrazione del
          Fondo anzidetto.
              (Omissis).
              22. Fino  alla  scadenza del termine di cui al comma 21
          sono  sospese  le  procedure  esecutive di sfratto iniziate
          contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
          al comma 20".