IL SEGRETARIO GENERALE
               dell'Autorita' di bacino interregionale
                           del fiume Sele
  Visto l'art. 17, commi 6-bis, 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.
183,  e  successive modifiche ed integrazioni che dispone che i piani
di  bacino  idrografico  possono essere redatti e approvati anche per
sottobacini o per stralci ;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 settembre   1998   "Atto   di   indirizzo   e   coordinamento  per
l'individuazione  dei  criteri  relativi agli adempimenti di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
  Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto il decreto (S.G.) 9 dicembre 1999, n. 49, contenente il piano
straordinario  per la rimozione delle situazioni a rischio piu' alto,
contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idraulico  e  idrogeologico  pubblicato nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile
2000;
  Visto  il  decreto  (S.G.)  30 aprile  2001,  n.  19, contenente le
integrazioni  al  piano  straordinario  per  il  rischio  idraulico e
idrogeologico;
  Visto  l'art. 1-bis, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365,
che   prevede   "l'adozione   dei   piani   stralcio   per  l'assetto
idrogeologico  e'  effettuata  sulla  base  degli  atti  e dei pareri
disponibili,  entro  e  non oltre sei mesi dalla data di adozione del
relativo  progetto  di  piano,  ovvero  entro  e non oltre il termine
perentorio del 30 aprile 2001";
  Visto  l'art.  1-bis, comma 4, della legge n. 365/2000, che dispone
che  la  conferenza  programmatica "esprime un parere sul progetto di
piano.  Il  parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9,
della legge 18 maggio 1989, n. 183";
  Viste  le  note  numeri  545  e  546 del 1o marzo 2001 e n. 806 del
26 marzo  2001,  con  le quali questa Autorita' di Bacino, al fine di
realizzare  la dovuta concertazione, come disposto dalla normativa in
epigrafe,   ha   provveduto   a   richiedere   agli  enti  locali  le
documentazioni  utili  alla predisposizione del piano stralcio, ed ha
predisposto   apposite  riunioni,  tenute  dalla  segreteria  tecnico
operativa con i rappresentanti tecnici delle amministrazioni locali;
  Attesa  la  delibera del comitato istituzionale n. 15 del 30 aprile
2001,  che  adotta  il  progetto  di piano stralcio per la tutela dal
rischio  idrogeologico,  cosi'  come  ordinato  dall'art. 1-bis della
legge  n. 365/2000, citata, con le modalita' di cui all'art. 20 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
  Considerato  tutto quanto in motivazione quale parte integrante del
dispositivo,  di  provvedere  alla pubblicazione del provvedimento n.
15,  adottato  dal  comitato istituzionale nella seduta del 30 aprile
2001,  relativo  al  progetto  di  piano  stralcio  per la tutela dal
rischio idrogeologico.
  Di   precisare   che  ciascun  ente  locale,  compreso  nel  bacino
idrografico   a  competenza  territoriale  dell'Autorita'  di  bacino
interregionale  del  fiume Sele, potra' ritirare presso gli uffici di
via  F. Caracciolo  n. 16, gli elaborati tecnici, forniti su supporto
informatico;  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, gli
stessi  enti  locali,  potranno  comunicare le proprie considerazioni
tecniche  che,  saranno  oggetto di esame, nel corso delle conferenze
programmatiche previste dall'art. 1-bis della legge 11 dicembre 2000,
n. 365.
    Napoli, 3 agosto 2001
                                       Il segretario generale: Polito