IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Decreta: A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali sono disciplinate dal regolamento deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute dei giorni 26 ottobre e 21 dicembre 2000, nel testo allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo. Roma, 13 giugno 2001 Il Presidente: Laschena