IL PRESIDENTE
                       DEL CONSIGLIO DI STATO
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
  Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  di istituzione dei
tribunali amministrativi regionali;
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995,
n.  580,  che  disciplina  l'organizzazione  e il funzionamento delle
strutture  amministrative  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali
amministrativi regionali;
  Visto  l'art.  20  della  legge  21 luglio 2000, n. 205, secondo il
quale  il  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia amministrativa
disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento  e la gestione delle
spese   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
                              Decreta:
  A  decorrere dal 1o gennaio 2001 l'organizzazione, il funzionamento
e  la  gestione  delle  spese  relative  al  Consiglio  di Stato e ai
tribunali  amministrativi regionali sono disciplinate dal regolamento
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nelle  sedute  dei  giorni  26  ottobre e 21 dicembre 2000, nel testo
allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo.
    Roma, 13 giugno 2001
                                              Il Presidente: Laschena