IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino "Barbera del Monferrato" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978 e
17 gennaio  1991 con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a
denominazione   di   origine  controllata  "Barbera  del  Monferrato"
previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare
gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidita' totale minima del
vino  a denominazione di origine controllata "Barbera del Monferrato"
formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 luglio 2001;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  "Barbera  del  Monferrato",  in  conformita'  al  parere
espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine  controllata "Barbera del Monferrato" previsto all'art. 6 del
disciplinare di produzione e' ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio