Al   Ministero   per  le  politiche
                                  agricole e forestali - Dipartimento
                                  delle   politiche   di   mercato  -
                                  Direzione  generale agroalimetare -
                                  Ufficio IV/Seminativi
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti (Coldiretti)
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura           italiana
                                  (Confagricoltura)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori (C.I.A.)
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali   agricole   italiane
                                  (Copagri)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
                                  All'Associazione    nazionale   tra
                                  produttori  di  alimenti zootecnici
                                  (Assolzoo)
                                  All'Associazione Italmopa
                                  All'Unipi
  La   presente   circolare   reca   istruzioni   e  chiarimenti  per
l'applicazione  della  normativa comunitaria relativa al conferimento
dei    cereali   all'intervento   nel   corso   della   campagna   di
commercializzazione 2001/2002.
  1.  La  campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1o
luglio  2001  e termina il 30 giugno 2002. Tuttavia, gli acquisti dei
cereali  offerti  all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo
dal  1o  agosto 2001 al 30 aprile 2002, come disposto dall'art. 4 del
regolamento  CEE  n.  1766/92  del  30 giugno 1992. Si precisa che il
termine  del  30  aprile  2002  e'  perentorio  e  pertanto  verranno
considerate  decadute  le  offerte  pervenute  successivamente a tale
termine all'AGEA.
  2.  Per  poter  essere conferiti all'intervento i cereali (frumento
tenero,  frumento  duro,  segale,  orzo,  granturco  e  sorgo) devono
soddisfare   alle   seguenti  condizioni  e  requisiti  previsti  dal
regolamento CE n. 824/2000 del 19 aprile 2000:
    a) essere raccolti nella Comunita';
    b) essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di
tonnellate  per  il  frumento  duro  e di 80 tonnellate per gli altri
cereali;
    c) essere di qualita' sana, leale e mercantile;
    d) presentare    i   requisiti   qualitativi   minimi   riportati
nell'annessa tabella A.
  3.  Le  offerte  all'intervento devono essere presentate all'AGEA a
pena  di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita'
del  modello  (allegato  1)  in  ogni  sua  parte,  spedita  in plico
raccomandato  o  trasmesso  tramite  telefax,  con obbligo di inviare
senza indugio la documentazione in originale.
  All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
    dichiarazione   sostitutiva  di  certificato  di  iscrizione  nel
registro delle imprese (redatto in conformita' all'allegato 2);
    fotocopia  (di  entrambe  le facciate) del documento di identita'
del sottoscrittore dell'offerta, in corso di validita';
    originale   del  certificato  di  analisi  chimico-merceologiche,
relativo al prodotto offerto.
  Qualora  l'offerta  sia  ammissibile  l'AGEA  comunichera'  al piu'
presto  all'offerente  il  centro  di intervento e l'Ente depositario
presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento.
  La  quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata
franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.
  L'ultima  consegna  deve  aver  luogo entro la fine del quarto mese
successivo  al  mese  di  ricezione  dell'offerta;  tuttavia non puo'
essere superato il termine del 1o luglio 2002.
  4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato
al  momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale
sara' avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.
  Se  invece  il  magazzino  designato  dall'AGEA  non  e'  il centro
d'intervento  verso  il  quale il prodotto puo' essere avviato con la
minore  spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e
sostenute  dall'AGEA  stessa. A tal fine il conferente dovra' inviare
apposita  documentazione  giustificativa  delle  spese  di  trasporto
sostenute;  qualora  tali spese siano superiori a quelle riconosciute
dall'AGEA, la stessa rimborsera' la somma inferiore.
  Nel   caso   in   cui   i  cereali  siano  presi  in  carico  senza
movimentazione  fisica  nel  magazzino  ove  sono giacenti al momento
dell'offerta,  dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di
uscita   dal   magazzino,  corrispondenti  ai  compensi  riconosciuti
dall'AGEA  all'ente  depositario nonche' le minori spese di trasporto
che  l'offerente  avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse
avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
  5.  La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione
dell'accertamento  preventivo  che l'intera partita da consegnare nei
magazzini   dell'ente   depositario   possieda   la   qualita'  e  le
caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.
  Tale   accertamento   deve   essere   effettuato   su  un  campione
rappresentativo  della  partita offerta, costituito da un prelievo in
contraddittorio  con  l'offerente  per  ogni  consegna  e comunque da
almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
  A  detto  contraddittorio  prendera'  parte  personale AGEA o dalla
medesima delegato.
  Dal  campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari, di
cui  due  devono  essere  inviati  con  la  massima sollecitudine, ma
comunque  non  oltre  tre  giorni,  presso  un laboratorio di analisi
designato dall'AGEA.
  L'AGEA  fara'  eseguire  le analisi delle caratteristiche fisiche e
tecnologiche  dei  campioni  prelevati, entro venti giorni lavorativi
decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.
  In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato
rilasciato  dal  predetto  laboratorio,  i cereali saranno restituiti
all'offerente  con  spese a suo carico, comprese quelle sostenute per
l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procedera' ad effettuare i
controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte
soccombente.
  L'ente depositario emettera' la bolletta di acquisto per la partite
di  cereali  conferita, in conformita' alle disposizioni che verranno
comunicate dall'AGEA.
  Fermo  restando  l'obbligo dell'ente depositario di provvedere alla
verifica   del   peso   della   partita   consegnata   alla  presenza
dell'offerente,   l'AGEA   sottoporra'   successivamente  la  partita
medesima  a  controlli  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5,
paragrafo  6,  lettere a), b) e c) del regolamento CE n. 824/2000 del
19 aprile 2000.
  La  bolletta  di  acquisto  e  la  fattura  di  vendita, rilasciata
dall'offerente,   debbono   essere  trasmessa  dall'ente  depositario
all'ACEA  via  fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della
comunicazione  della presa in consegna. Contestualmente devono essere
inviati  in  plico  raccomandato gli originali dei predetti documenti
insieme  con  la  prescritta  fidejussione di importo pari al 30% del
controvalore  del  prodotto conferito, da redigere in conformita' del
modello allegato 3 e 4.
  Nel  caso  in cui l'offerente sia lo stesso ente depositario o allo
stesso  legato  da  vincolo  di  parentela fino al 2o grado o facente
parte,  anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al
quale  appartiene  l'ente depositario, il prelevamento dei campioni e
la  verifica  del  peso  della  partita  verranno  effettuate, con le
modalita'  sopra  indicate,  da  personale dell'AGEA e/o organismi di
controllo incaricati dall'AGEA medesima.
  Qualora  il  conferimento  dei cereali avvenga senza movimentazione
fisica,  nel  magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento
dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se
risultano   soddisfatte   le  condizioni  previste  dall'art.  5  del
regolamento CE n. 824/2000, ed in particolare:
    nella  contabilita'  di  magazzino  siano  indicati  la quantita'
constatata  per  ogni  pesata, le caratteristiche qualitative fisiche
del  prodotto  accertate  al momento della pesatura in particolare il
grado   di   umidita',   i   trattamenti  effettuati,  gli  eventuali
trasferimenti;
    la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
    l'ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in
tutti  i  suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita'
di magazzino;
    le  caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura
e  riportate  nella  contabilita'  di magazzino coincidano con quelle
risultanti  dal  campione rappresentativo della partita costituito in
base  ai  campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di
controllo  incaricati  dall'AGEA  medesima, secondo la procedura gia'
indicata.
  6.  Per  tutti  i  cereali  il  prezzo  di  intervento e' di 101,31
euro/tonnellata.
  Per  il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei
mesi  di luglio, agosto  e settembre e' quello di maggio 2001 e cioe'
117,25 euro/tonn.
  Tale  prezzo  e'  suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per
effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le
percentuali  riportate  nelle  allegate tabelle (B-C-D-E-F-G) nonche'
della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna
del prodotto (tabella H).
  Il  pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene
effettuato   direttamente   dall'AGEA   tra   il   trentesimo   e  il
trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del
prodotto al conferente, il quale puo' scegliere il pagamento anche in
euro.
  Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento
del  prezzo  di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti
dal  superamento  del  termine  medesimo,  per  cause  non imputabili
all'AGEA, saranno a carico degli operatori responsabili.
    Roma, 30 luglio 2001
              Il direttore dell'area organismo pagatore
                             Migliorini