Il capo del dipartimento
   Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1o  dicembre  1998, recante
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della   politica   nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15
marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni;
   Visto  il  Programma  Nazionale della Ricerca (di seguito indicato
PNR),  approvato  dal  CIPE  con  deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
   Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
   Visto,  in  particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al  10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per  i  sistemi  mobili  di  terza  generazione,  per  le  specifiche
iniziative   ivi   indicate   e   con   particolare   riferimento  al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
   Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti
della  Ricerca  di  Base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
   Tenuto  conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la
realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo 2001,
registrato  alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ;
   Visto,  in  particolare,  l'articolo  6  del  predetto decreto che
disciplina   le   modalita'   procedurali   per   la  concessione  di
agevolazioni  a  favore  di  progetti autonomamente presentati per lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  di  base  di  alto contenuto
scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  fissare  un  termine a decorrere dal
quale e' consentita la presentazione dei predetti progetti;
                              Decreta:
                           Articolo unico
   Ferme  restando  le altre disposizioni del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8  marzo  2001,  il  termine  per la presentazione dei
progetti  di cui all'articolo 6 del decreto stesso che disciplina, in
particolare,   le   modalita'   procedurali  per  la  concessione  di
agevolazioni  a  favore  di  progetti autonomamente presentati per lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  di  base  di  alto contenuto
scientifico  e  tecnologico,  anche a valenza internazionale, decorre
dal 1o ottobre 2001.
   Roma, 2 agosto 2001
                                   Il Capo del dipartimento: D'Addona