LA GIUNTA REGIONALE

  Udito   il  relatore  vice  Presidente,  assessore  alle  politiche
sanitarie  avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in  questione  ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto, il
quale  da'  atto  che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare  istruttoria  della  pratica,  in ordine alla compatibilita'
della  vigente  legislazione regionale e statale, in particolare, con
le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 30 agosto
1993, n. 42;
  Vista la legge n. 59/1997;
  Visto il decreto legislativo n. 112/1998;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
26 maggio 2000 e del 13 novembre 2000;
  Visto  l'art.  28  della  legge  regionale,  10 gennaio  1997, n. 1
"Ordinamento  delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Regione" e
successive  modifiche e integrazioni, secondo il quale e' competente,
ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento finale nell'esercizio dei
compiti   di   gestione   tecnica,   amministrativa  e  il  dirigente
responsabile della struttura organizzativa competente in materia;
  Vista   la   circolare   del   Ministero  della  sanita'  prot.  n.
DPSIV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001;
                              Delibera:
  1.  Di prendere atto dell'avvenuto trasferimento alle regioni della
competenza   al   riconoscimento   del  servizio  sanitario  prestato
all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello
regionale  ed  infraregionale  nonche'  come  titolo  valutabile  nei
medesimi;
  2.  Di  impiegare  il  criterio  della  residenza nel territorio di
questa  regione,  quale  presupposto  per  il rilascio del decreto di
riconoscimento  dell'attivita'  sanitaria  svolta  all'estero.  Fermo
restando   tale   criterio,   qualora   alla  data  di  presentazione
dell'istanza  la  residenza  risultasse  all'estero,  sara'  presa in
considerazione l'ultima residenza in Italia se coincidente con quella
nella regione Veneto;
  3.  Di  adottare  la  guida alla presentazione della documentazione
necessaria  per  il  riconoscimento  del  servizio sanitario prestato
all'estero  ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonche'
come  titolo  valutabile  nei  medesimi  (allegato  A), unitamente al
fac-simile di domanda (allegato B) che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento;
  4.  Di  recepire,  quali principi e criteri generali di riferimento
nella valutazione delle istanze, le indicazioni contenute nel "quadro
sinottico    delle    posizioni   funzionali"   e   nella   rimanente
documentazione   trasmessa   dal   Ministero   della   sanita',  sino
all'eventuale definizione di diversi criteri e modalita' di esercizio
di tale funzione da parte di questa amministrazione;
  5.  Di  precisare  che  la  competenza  ad  adottare  i  decreti di
riconoscimento  del  servizio  sanitario  prestato all'estero ai fini
della    partecipazione   ai   concorsi   a   livello   regionale   e
infraregionale,  appartiene  al  dirigente  regionale della direzione
risorse socio-sanitarie, che provvedera' entro il termine di sessanta
giorni  decorrente  dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza. Detto
termine potra' essere interrotto, per una sola volta, nell'ipotesi di
formale  richiesta  all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi
e/o di documentazione, integrativa;
  6.   Di   disporre   la   pubblicazione  integrale  della  presente
deliberazione  nel  bollettino  ufficiale del Veneto e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  Sottoposto  a votazione il presente provvedimento risulta approvato
con voti unanimi e palesi.
    Venezia, 6 luglio 2001
                                                 Il presidente: Galan