LA GIUNTA REGIONALE Udito il relatore vice Presidente, assessore alle politiche sanitarie avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto, il quale da' atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilita' della vigente legislazione regionale e statale, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42; Vista la legge n. 59/1997; Visto il decreto legislativo n. 112/1998; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e del 13 novembre 2000; Visto l'art. 28 della legge regionale, 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale e' competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia; Vista la circolare del Ministero della sanita' prot. n. DPSIV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001; Delibera: 1. Di prendere atto dell'avvenuto trasferimento alle regioni della competenza al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale nonche' come titolo valutabile nei medesimi; 2. Di impiegare il criterio della residenza nel territorio di questa regione, quale presupposto per il rilascio del decreto di riconoscimento dell'attivita' sanitaria svolta all'estero. Fermo restando tale criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza risultasse all'estero, sara' presa in considerazione l'ultima residenza in Italia se coincidente con quella nella regione Veneto; 3. Di adottare la guida alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonche' come titolo valutabile nei medesimi (allegato A), unitamente al fac-simile di domanda (allegato B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 4. Di recepire, quali principi e criteri generali di riferimento nella valutazione delle istanze, le indicazioni contenute nel "quadro sinottico delle posizioni funzionali" e nella rimanente documentazione trasmessa dal Ministero della sanita', sino all'eventuale definizione di diversi criteri e modalita' di esercizio di tale funzione da parte di questa amministrazione; 5. Di precisare che la competenza ad adottare i decreti di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi a livello regionale e infraregionale, appartiene al dirigente regionale della direzione risorse socio-sanitarie, che provvedera' entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dell'istanza. Detto termine potra' essere interrotto, per una sola volta, nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione, integrativa; 6. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel bollettino ufficiale del Veneto e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. Venezia, 6 luglio 2001 Il presidente: Galan