Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Proroga della partecipazione italiana
                  a missioni internazionali di pace

  1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del
decreto-legge    29 dicembre    2000,   n.   393,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001, n. 27, relativo alla
partecipazione  di  personale  militare  e  civile alle operazioni in
Macedonia,  in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo,
a  Hebron,  in  Etiopia  ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre
2001.  Fino  alla  stessa  data  e'  prorogata  la partecipazione del
personale  della  Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in
Kosovo  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio
2000,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n. 44.
  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero
nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al
personale  di  cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90
per  cento  per  tutta  la  durata  del  periodo. Detta indennita' e'
corrisposta  dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei
cambi   registrati   nel  periodo  1 gennaio-31 maggio  2001.  ((  Al
personale  di  cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero
previsti  dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti
fuori  dal  teatro  di  operazioni  e  in  costanza  di  missione, e'
corrisposta  un'indennita'  giornaliera  pari alla diaria di missione
estera percepita. ))
  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, si applicano le seguenti
disposizioni:
    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
    b) gli  articoli 3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater,  commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e a Hebron;
    c) l'articolo 2,  commi  2  e  2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo  ed  in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del
comma 1;
    d) gli  articoli  2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
    e) le  disposizioni  di  cui  alle  lettere  c) e d), fatto salvo
quanto  disposto  dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi
e  sovvenzioni  da  parte  di  organismi internazionali, al personale
militare  che  partecipa  alla  missione  internazionale  di  pace in
Etiopia ed Eritrea.
  4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1,
il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere
sullo  stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze
di  esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di
acquisizione  di apparati di comunicazione per le attivita' aeree del
settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

          Riferimenti normativi:
              - Il   decreto-legge   29   dicembre   2000,   n.  393,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2001,  n.  27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  - serie generale - n. 66 del 20 marzo
          2001; si riporta il testo degli degli articoli 1, comma 1 e
          4, comma 1:
              "Art.   1  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a
          missioni  internazionali di pace). - 1. Il termine previsto
          dall'art.  1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n.
          163,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 agosto
          2000,  n.  228,  relativo  alla partecipazione di personale
          militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania,
          nei  territori  della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron,
          e'  prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data
          e'  prorogata la partecipazione del personale della Polizia
          di  Stato  alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui
          all'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
          n. 44, ivi impegnato dal 1 luglio 2000".
              "Art.  4  (Partecipazione italiana alla missione ONU in
          Etiopia  ed  Eritrea). - 1. Per le finalita' previste dalla
          risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del
          15 settembre   2000,   e'   autorizzata,  a  decorrere  dal
          1 gennaio  2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione
          di  personale militare alla missione internazionale di pace
          in Etiopia ed Eritrea".
              -  Il  decreto-legge  7 gennaio 2000, n. 1, convertito,
          con   modificazioni,  dalla  legge  7 marzo  2000,  n.  44,
          recante:    "Disposizioni    urgenti   per   prorogare   la
          partecipazione  militare italiana a missioni internazionali
          di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  - serie generale - n. 66 del 20 marzo
          2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 2:
              "2.  E'  altresi' autorizzata fino alla stessa data del
          30 giugno  2000,  la partecipazione del personale dei ruoli
          del  Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed
          in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999".
              - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, recante
          "Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
              - Il  decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  18 giugno  1999, n. 186,
          recante   "Autorizzazione   all'invio   in  Albania  ed  in
          Macedonia   di   contingenti   italiani  nell'ambito  della
          missione   NATO  per  compiti  umanitari  e  di  protezione
          militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
          aiuti   all'Albania   e  di  assistenza  ai  profughi",  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  -  serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
          riporta il testo dell'art. 1, comma 3:
              "3.  Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito,
          in  aggiunta  allo  stipendio,  ovvero alla paga e ad altri
          assegni  a  carattere  fisso e continuativo, con decorrenza
          dalla   data   di  entrata  nei  territori  o  nelle  acque
          territoriali dell'Albania e della ex Jugoslavia e fino alla
          data  di  uscita  dagli  stessi, e comunque non oltre il 31
          dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui
          al  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941,  e successive
          modificazioni,   con   corresponsione   dell'indennita'  di
          missione  ridotta  all'80% per tutta la durata del periodo.
          Si  applicano  in  materia  di  trattamento assicurativo le
          disposizioni  previste  dalla legge 18 maggio 1982, n. 301:
          allo   stesso   personale,   si   applicano,  altresi',  le
          disposizioni  recate  dall'art.  2,  commi 2, 3, 4 e 6, del
          decreto-legge  28 gennaio  1999,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
              - Il  decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  77,
          recante   "Disposizioni   urgenti   relative   a   missioni
          internazionali  di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          87  del  15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli
          3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
          comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:
              "Art.  3-bis.  - (Omissis) 3. Al personale appartenente
          ai  contingenti  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applicano le
          disposizioni   sul   trattamento   economico  previste  dal
          decreto-legge   1 luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
              4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali stabiliti
          dal  comma  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
          caso  di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
          della   legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  a
          ricorrere  ad  acquisti  e  lavori da eseguire in economia,
          senza  limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
          2.000 milioni.".
              "Art.    3-quater.    -   (Omissis) 2.   Al   personale
          appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano
          le   disposizioni   sul   trattamento   economico  previste
          dall'art.  3  del  decreto-legge  13 gennaio  1998,  n.  1,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,
          n. 42.
              3.  Nel  quadro  delle  attivita' di cui al comma 1, e'
          autorizzata   la   partecipazione  alla  missione  MAPE  di
          personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e della
          Polizia  di  Stato.  In materia di trattamento economico si
          applicano   le   disposizioni   previste  dall'art.  3  del
          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.".
              "Art.   3-quinquies.   -   (Omissis) 2.   Al  personale
          appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano
          le  disposizioni  sul  trattamento  economico  previste dal
          decreto-legge   1 luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.".
              "Art.    3-sexies.    -   (Omissis) 2.   Al   personale
          appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano
          le   disposizioni   sul   trattamento   economico  previste
          dall'art.  3  del  decreto-legge  13 gennaio  1998,  n.  1,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,
          n. 42.".
              "Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi
          all'impiego  del  personale  di  cui  agli  articoli 3-bis,
          3-ter,  3-quater,  3-quinquies  e 3-sexies, si applicano le
          disposizioni    sul   trattamento   assicurativo   previste
          dall'art.  3,  commi  2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
          1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
              2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 3-bis, 3-ter,
          3-quater,   3-quinquies   e   3-sexies   si   applicano  le
          disposizioni   previste   dall'art.   2,   com-ma   4,  del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.".
              - Il  decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2 agosto  1999,  n. 269,
          recante  "Disposizioni  urgenti in materia di proroga della
          partecipazione   italiana  a  missioni  internazionali  nei
          territori  della  ex  Jugoslavia,  in  Albania  e a Hebron,
          nonche'    autorizzazione   all'invio   di   un   ulteriore
          contingente  di  militari  dislocati  in  Macedonia  per le
          operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          185  del  9 agosto  1999;  si riporta il testo dell'art. 2,
          commi 2 e 2-bis:
              "2.  Al  personale  di cui al comma 1 e' attribuito, in
          aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
          di  entrata  nei territori o nelle acque territoriali della
          ex  Jugoslavia  e  fino alla data di uscita dagli stessi, e
          comunque  non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
          missione  all'estero  previsto  dal  regio decreto 3 giugno
          1926,    n.    941,   e   successive   modificazioni,   con
          corresponsione  dell'indennita' di missione ridotta all'80%
          per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di
          trattamento  assicurativo  le  disposizioni  previste dalla
          legge 18 maggio 1982, n. 301.
              2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora
          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di
          prigionia  o  disperso,  continuano ad essere attribuiti il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 2,
          nonche'  lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
          e  continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
          quale   disperso  e'  computato  per  intero  ai  fini  del
          trattamento  di  pensione  e  non  determina  detrazioni di
          anzianita'.  In  caso  di  decesso  per  causa di servizio,
          connesso  all'espletamento  della  missione in Kosovo ed in
          Macedonia,  si  applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981,
          n.  308.  In  caso  di invalidita' per la medesima causa si
          applicano  le  norme  in  materia  di pensione privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i
          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello
          assicurativo  di  cui  al  comma  2  del presente articolo,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
          15 giugno  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
          stabiliti  dall'ordinamento  vigente. Al personale militare
          di  cui  al  comma  1  del  presente articolo si applica il
          codice  penale  militare  di  pace.  Foro  competente e' il
          tribunale  militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini
          del  rilascio  del passaporto di servizio, non si applicano
          le  norme  di  cui  all'art.  3,  lettera  b),  della legge
          21 novembre 1967, n. 1185.".
              - Il  decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  10 agosto  2000, n. 228,
          concernente  "Disposizioni  urgenti  in  materia di proroga
          della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni
          internazionali  di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          193  del 19 agosto 2000; si riporta il testo degli articoli
          2 e 3:
              "Art.  2  (Forze  di completamento). 1. Per le esigenze
          correlate con le missioni internazionali di cui al presente
          decreto,   al   fine   di   garantire  la  funzionalita'  e
          l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e delle unita',
          l'Amministrazione  della  difesa  puo'  richiamare, su base
          volontaria  e  a  tempo  determinato,  gli  ufficiali  e  i
          sottufficiali   di   complemento  in  congedo,  nonche'  il
          personale  gia' appartenente alle categorie dei militari di
          truppa  in servizio di leva e dei volontari in ferma breve.
          Tale  personale,  inserito nelle forze di completamento, e'
          impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche
          sia sul territorio nazionale sia all'estero.
              2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 e' attribuito il
          trattamento  economico  dei  pari  grado  in  servizio.  Ai
          militari  di  truppa  richiamati  a  tempo  determinato  in
          servizio,  provenienti  dal  servizio  di  leva  ovvero dai
          volontari   in   ferma  annuale,  e'  attribuito  lo  stato
          giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei  pari  grado
          appartenenti  ai  volontari in ferma breve. I provvedimenti
          di  richiamo  di cui al presente articolo sono regolati con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nei  limiti  dei  contingenti  annuali,  e  dei
          relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per
          gli   ufficiali   di   complemento,   i   sottufficiali  di
          complemento  ed  i volontari in ferma breve, fermo restando
          quanto   previsto   dall'art.   2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
              3.  I  predetti  soggetti  cessano  anticipatamene  dal
          vincolo  temporaneo  di  servizio  assunto  per  la fase di
          richiamo, con le seguenti modalita':
                a) in accoglimento di motivata domanda;
                b) ai  sensi  dell'art.  8, comma 2, lettere b) e c),
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
          1997, n. 332, in quanto applicabile.".
              "Art.  3 (Accesso del personale alle utenze telefoniche
          di   servizio).  -  1.  Al  personale  militare  e  civile,
          impiegato  in  operazioni fuori area, qualora non risultino
          disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
          privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle
          utenze  telefoniche  di  servizio, fatte salve le priorita'
          correlate alle esigenze operative.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 6 del regio decreto
          3 giugno 1926, n. 941 (v. supra):
              "Art.  6.  -  Ai  funzionari che godono di assegni o di
          indennita',  nella  qualita'  di  addetti ad enti od uffici
          all'estero   o   incaricati   di   servizi  all'estero,  le
          indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del
          presente decreto, sono ridotte alla meta'.
              Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha
          sede  l'ufficio  o  si  svolga  il  servizio, le indennita'
          anzidette,  ove  consentite  da  disposizioni ministeriali,
          sono ridotte ad un quarto.
              Sono  pure  ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno
          in  territorio estero previste nel presente decreto, quando
          il  personale  sia  ospite  di Governi esteri, o quando sia
          destinato   al  seguito  di  Sovrani,  di  Principi  Reali,
          o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.
              Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito
          le indennita' sono ridotte di un quarto.".