Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  21  (Regolamento  di  attuazione).  -  1.  Il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  adotta, con proprio regolamento da
emanarsi   entro   il  termine  del  31 dicembre  2001,  le  previste
disposizioni   attuative.  Fino  alla  predetta  data  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel decreto del Ministro dei
trasporti  16 maggio  1991,  n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo
1998,  n.  84,  e  nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre
1991,   n.   448,   e   non  si  applicano  le  disposizioni  dettate
dall'articolo 20.".
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395,
          recante:   "Attuazione   della   direttiva   del  Consiglio
          dell'Unione   europea  n.  98/76/CE  del  1o ottobre  1998,
          modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
          riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su
          strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
          reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
          di  favorire  l'esercizio della liberta' di stabilimento di
          detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
          internazionali",  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.
              -  Il  decreto  ministeriale  16 maggio  1991,  n. 198,
          recante:  "Regolamento  di  attuazione  della direttiva del
          Consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989
          che   modifica  la  direttiva  del  Consiglio  n.  561  del
          12 novembre  1974 riguardante l'accesso alla professione di
          trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti
          nazionali  ed  internazionali" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991.
              - Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recante:
          "Riordino  della  disciplina per l'accesso alla professione
          di  autotrasportatore  di  cose per conto di terzi, a norma
          dell'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454"
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile
          1998.
              -  Il  decreto  ministeriale  20 dicembre 1991, n. 448,
          recante:  "Regolamento  di  attuazione  della direttiva del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989
          che   modifica  la  direttiva  del  Consiglio  n.  562  del
          12 novembre  1974 riguardante l'accesso alla professione di
          trasportatore  di  viaggiatori  su  strada  nel settore dei
          trasporti  nazionali ed internazionali" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.
              -  L'art. 20 del citato decreto legislativo n. 395/2000
          cosi' recita:
              "Art.  20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui all'art. 21 e
          comunque a decorrere dal 1o luglio 2001, sono abrogati:
                a) gli  articoli  13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22,
          23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974;
                b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.