IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
  Visto   l'art.   9   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito,  nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito,  fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  determinate  ogni  caratteristica, condizione e
modalita'  di  emissione  dei titoli da emettere in lire, in ecu o in
altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
2 agosto  2001,  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio,
8 giugno,  6  e  20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000,
8 gennaio,   9 febbraio,   9 marzo,  6 aprile,  9 maggio,  7  giugno,
12 luglio 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
trentadue  tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento
1o novembre 1999 e scadenza 10 maggio 2031;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una trentatreesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una trentatreesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  6%,  con godimento 1o novembre 1999 e
scadenza  1o maggio  2031,  fino  all'importo massimo di nominali 500
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  In  applicazione  della  convenzione  stipulata  in data 5 dicembre
2000,   tra   il   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  la  Monte  Titoli  S.p.a.  -  in  forza
dell'art.  4  del  decreto  ministeriale  n.  143/2000,  citato nelle
premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti
all'asta  verra'  riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi
conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato
nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di "coupon
stripping".
  Le  prime  tre  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.