SEZIONE I
Istruzioni per la segnalazione
A) GENERALITA' DELLA RILEVAZIONE
A1. Oggetto
La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi
praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle
categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi
di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.
A partire dalla segnalazione relativa al terzo trimestre del
2001, le operazioni andranno ripartite nelle nuove classi di importo
denominate in euro, al fine di facilitare il passaggio al nuovo metro
monetario.
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione
La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta
nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del
1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da
ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del
trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attivita' sono
esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresi' esonerate
dall'invio della segnalazione le societa' costituite ai sensi della
legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti.
Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la
segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi
includera' anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato.
Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di
un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va
prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operativita'
complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.
Lo schema di segnalazione e' unico; pertanto, a prescindere
dall'operativita' tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla
segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni
effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie
individuate.
A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro
La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai
seguenti periodi di tempo:
a) 1o gennaio - 31 marzo;
b) 1o aprile - 30 giugno;
c) 1o luglio - 30 settembre;
d) 1o ottobre - 31 dicembre.
I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25
del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di
riferimento.
A4. Modalita' di inoltro
I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio
Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite
la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalita' e gli schemi di
cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.
B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO
Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state
ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto
corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati;
operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
B1. Operazioni incluse
Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno
delle categorie con le seguenti modalita1:
Cat. 1. Apertura di credito in c/c
Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto
corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a
disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di
tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facolta' di
ripristinare le disponibilita'.
Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di
conti non affidati nonche' gli sconfinamenti sui conti correnti
affidati rispetto al fido accordato.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e
senza garanzia.
Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da
garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri
intermediari vigilati.
Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle
parzialmente garantite. Per `altri intermediari vigilati' si
intendono le imprese di investimento, le societa' e gli enti di
assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale.
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale
Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su
effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di
finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione
del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di
portafoglio commerciale.
Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono
contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.
Cat. 3. Credito personale
Rientrano in questa categoria i prestiti che:
(a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o
consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attivita'
professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
1 I criteri di classificazione riguardano la fase di
acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a
variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.
(b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso
in base a un piano di ammortamento.
In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura
un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una
volta ottenuti i fondi, potra' disporne per la finalita' comunicata
al mutuatario, oppure per altre finalita'.
Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di
credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito
in c/c.
E' richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria
fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18
mesi.
Cat. 4. Credito finalizzato
Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi
all'acquisto di uno o piu' specifici beni di consumo o al pagamento
di specifici servizi, anche se connessi con l'utilizzo di carte di
credito.
In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta
connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la
concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte
dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.
Cat. 5. Factoring
Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un
trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro
solvendo o "pro soluto , dal soggetto titolare (impresa fattorizzata)
a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della
riscossione.
E' richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti
acquisiti e di quelli su crediti futuri.
Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a
fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche
se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.
Cat. 6. Leasing
Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con
contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o
immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal
locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i
rischi e con facolta' di quest'ultimo di divenire proprietario dei
beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un
prezzo prestabilito.
Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing
operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e
dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.
E' richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata
originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria
superiore a tre anni.
Cat. 7. Mutui
Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve
termine che:
(a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
(b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del
prestito personale;
(c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso
tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.
E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso
e quelli concessi a tasso variabile.
Il tasso variabile e' quello rivedibile sulla base di criteri
prestabiliti contrattualmente.
Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che
prevedono l'erogazione in due o piu' momenti, nonche' quelle aventi
un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota
capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno
segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine"
(Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al
totale del finanziamento accordato.
I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata
corrisposta dal cliente e' calcolata in base a un tasso fisso e un
periodo nel quale la rata e' determinata utilizzando un tasso
variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d.
mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.
Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto
tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una
delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate
in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione
dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio
finanziario, finanziamenti effettuati tramite l'utilizzo di carte di
credito non relativi all'acquisto di beni di consumo o al pagamento
di specifici servizi, etc.).
La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata
originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria
oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi
fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie
di consumatori e alle "unita' produttive private (cfr. successivo
punto B3).
E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio concessi sulla base di schemi negoziali
riconducibili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del
1950. La segnalazione e' effettuata dal titolare del rapporto di
finanziamento anche se il prestito e' erogato per il tramite di
societa' con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo
gravante sul debitore.
Rientrano in questa categoria anche i prestiti che il soggetto
mutuatario rimborsa conferendo al proprio datore di lavoro mandato
irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723 comma 2 c.c., a prelevare una
quota della propria retribuzione e a versarla al creditore.
***
I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come
autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che
soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in
attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in
corso di istruttoria ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella
categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad
es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).
Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano gia' previsti
nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura
una nuova e autonoma operazione di credito.
Le operazioni in pool, cioe' i finanziamenti erogati da due o
piu' intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla
base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti,
sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero
ammontare del finanziamento.
B2. Operazioni escluse
Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni2:
1) operazioni con non residenti.
Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti va
assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria
italiana;
----
2 Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per
quanto qui non espressamente previsto, occorre fare
riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione
della matrice dei conti (Circolare della Banca d'Italia n.
49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari
finanziari, al "Manuale per la compilazione delle
segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale (Circolare della Banca
d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996).
2) operazioni in valuta.
A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del
1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti
denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra
il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei
Paesi facenti parte dell'UEM.
Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che
prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate
all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute
nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta
o con un paniere di valute;
3) posizioni classificate a sofferenza.
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le
esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche
non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano
classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.
4) crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un
"pool di intermediari (o un intermediario "monoaffidante ), nel
concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito
a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei
confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione
dell'attivita' (ad esempio casi di liquidazione volontaria o
situazioni similari).
Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti
per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- la controparte risulti indebitata presso una pluralita' di
intermediari;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da
non piu' di 12 mesi.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto
di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.
5) operazioni a tasso agevolato.
Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti
eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtu' di
provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso
agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o
regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai
fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli
erogati a condizioni di favore in considerazione di calamita'
naturali o altri eventi di carattere straordinario;
6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati.
Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti
a "tasso zero e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di
campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.
Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti
concessi a tassi di favore:
a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di
societa' del gruppo di appartenenza;
b) ad altri soggetti, in virtu' di convenzioni che prevedano
l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle
praticate ai soggetti di cui al punto a).
In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti
concessi a tassi di favore in virtu' di convenzioni che prevedono
l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai
dipendenti, nonche' di tassi superiori fino a un punto percentuale
sempre che il tasso stesso non superi il prime rate (ossia, il tasso
di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine)
praticato dall'intermediario concedente.
Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono
l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di
tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato
sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione
tra quelle a tassi convenzionati e' determinata dalla misura del
tasso risultante.
7) finanziamenti revocati.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati
alla fine del trimestre di riferimento.
8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che
non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.
9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo
di riferimento;
10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di
specifici beni (cd. `finanziamenti di marca) concessi a tassi di
favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle
imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di
contratti di fornitura;
11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di
societa' del gruppo di appartenenza;
12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante
emissioni di `obbligazioni di serie speciale con la clausola di
convertibilita' in azioni di societa' terze', regolati a condizioni
prossime a quelle della relativa provvista.
13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le
parti o fissate per legge.
B3. Controparte rilevante
Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con
le "famiglie di consumatori e le "unita' produttive private , secondo
le istruzioni relative alla classificazione della clientela per
settori e gruppi di attivita' economica, emanate dalla Banca d'Italia
con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi
aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va
riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.
In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di
consumatori i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;
Fanno parte delle "unita' produttive private le societa' del
Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi
societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049)
e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).
Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Societa' finanziarie (Settore 023);
- le Societa' non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e
047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
(Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unita' non classificabili e non classificate (Settore 099).
B4. Classi di importo
Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in
classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna
categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.
Ogni singolo finanziamento ("rapporto ) deve essere attribuito
alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido
accordato.
Per fido accordato si intende il limite massimo del credito
concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una
decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve
trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del
medesimo a una proposta dell'intermediario.
Il fido accordato da prendere in considerazione e' quello al
termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei
rapporti estinti).
Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se
si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato
precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato,
l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in
considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di
riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti
non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel
caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti
acquistati a titolo definitivo3 deve essere considerato l'importo
erogato).
Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo
va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al
lordo del cd. `maxicanone' e/o di eventuali anticipi.
Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe
di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido
accordato.
In caso di "fidi promiscui , che prevedono cioe' per il cliente
la possibilita' di utilizzare secondo diverse modalita' un'unica
linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita'
di utilizzo e' data dal totale del fido accordato. Nel caso siano
previste alcune limitazioni per singola modalita' di utilizzo, la
classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.
C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI
C1. Dati da segnalare
Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in
corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti
informazioni:
1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato
in media dall'intermediario. Il dato e' calcolato come media
aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni
singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione
del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) media aritmetica semplice della percentuale della
commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalita'
indicate al punto C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente
applicata;
4) numero di rapporti sui quali e' stata calcolata la
percentuale media della commissione di massimo scoperto.
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare
Sono assoggettati alla rilevazione:
a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5,
tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di
riferimento (ancorche' estinti).
3 Per `crediti acquistati a titolo definitivo' si
intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante
che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del
cedente.
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione
degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si e'
verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei
casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il
numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di
effetti o cessioni di crediti
b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi
rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.
I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del
finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di
credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento
del primo utilizzo.
C3. Metodologie di calcolo del TEG
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse
categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere
adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c,
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, factoring)
La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:
--------------------------------------------------
| INTERESSI X 36.500 ONERI X 100 |
| TEG = ------------------- + -----------------|
| NUMERIDEBITORI ACCORDATO |
--------------------------------------------------
dove:
- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del
trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti
da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti
rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo
applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali
gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per
interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali ed i
"giorni . Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri
debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per
l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata
con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati
in funzione del valore attuale degli effetti, anziche' di quello
"facciale ;
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo
punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda alla precedente
voce B4.
b) Altre categorie di operazioni
In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro
dell' 8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il
calcolo del TEG e' la seguente:
----> Vedere formula <----
dove:
i e' il TEG annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri
termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K e' il numero d'ordine di un "prestito ;
K' e' il numero d'ordine di una "rata di rimborso ;
A è l'importo del "prestito numero K;
k
A' è l'importo della "rata di rimborso numero K';
k'
m e' il numero d'ordine dell'ultimo "prestito ;
m' e' il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso ;
t è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la
k data del "prestito n. 1 e le date degli ulteriori
"prestiti da 2 a m;
t è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la
k' data del "prestito n. 1 e le date delle "rate di
rimborso da 1 a m'.
Per "rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del
cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli
oneri inclusi di cui al punto C4.
Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal
creditore per effetto di uno stesso contratto.
Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non
siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad
esempio, nel credito `revolving', nell'utilizzo delle carte di
credito) si puo' procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi
semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente
e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.
Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere
desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero
periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti
contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al
valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione
del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la
possibilita' di scegliere, successivamente alla data di accensione
del prestito, tra due o piu' tassi, il piano di ammortamento dovra'
essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla
data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso
contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di
opzione (c.d. tasso di salvaguardia).
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento
(per il factoring le spese di "istruttoria cedente );
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese
forfettarie di fine locazione contrattuale);
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza
trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano
tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate
se stabilite dal creditore;
4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se
necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal
creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o
parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita',
disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando
derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle
operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio
indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte,
invalidita', infermita' o disoccupazione del debitore non rientrano
nel calcolo del tasso.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con
l'operazione di finanziamento.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti
da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali,
iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al
trasferimento della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di
notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla
circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito
(ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per
tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento;
nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di
pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di
custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per
prestazione di servizi di natura non finanziaria);
g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle
di cui al precedente punto 5;
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano
specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno
imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece
imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano
previste limitazioni per singola modalita' di utilizzo; la
ripartizione pro quota andra' riferita anche al fido accordato.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui
quattro trimestri di competenza.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione
anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da
aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere
applicato a titolo di penalizzazione puo' essere escluso dal calcolo
del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari
diano espressa ed adeguata pubblicita' all'entita' di tale
penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi
analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che
prevedono l'obbligo di pubblicizzare `ogni altro onere o condizione
di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'.
In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela puo' essere escluso
dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente
previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di
massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il
corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario
dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida
espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso -
che di norma viene applicato allorche' il saldo del cliente risulti a
debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in
misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di
riferimento.
Il calcolo della percentuale della commissione di massimo
scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare
del massimo scoperto sul quale e' stata applicata.