Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                 Norme di interpretazione autentica

  1.  Le  disposizioni  contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge  3 maggio  1999,  n.  124,  si interpretano nel senso che nelle
operazioni  di  prima integrazione delle (( graduatorie permanenti ))
previste   dall'articolo 401   del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   in   materia  di  istruzione,  ((  di  cui  al  decreto
legislativo  )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo
1, comma 6, della stessa legge (( hanno titolo all'inserimento, oltre
ai   docenti  che  chiedono  il  trasferimento  dalla  corrispondente
graduatoria   di  altra  provincia,  le  sottoelencate  categorie  di
personale  docente  ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e
nel seguente ordine di priorita': ))
    a) primo  scaglione:  personale che sia in possesso dei requisiti
richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai soppressi
concorsi  per  soli  titoli  alla  data  di  entrata  in vigore della
predetta legge n. 124 del 1999;
    b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un
precedente   concorso   per  titoli  ed  esami  anche  ai  soli  fini
abilitativi  in  relazione  alla  medesima  classe  di  concorso o al
medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della
predetta  legge  n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione
del  personale  non  di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito
per  il  personale  che  abbia  superato  le prove del corrispondente
concorso  per  titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo
1995.  In  tale  scaglione  sono  compresi  anche  i  docenti  di cui
all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.
  2.  Le  disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto
del  Ministro  della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, (( di
seguito  denominato  "regolamento",  ))  si  intendono modificate nel
senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento
nei  distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e
b), confluiscono in un unico scaglione.
  2-bis.  ((  Ai  fini  dell'accesso  alle  graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del
regolamento,   i   docenti   privi   del  requisito  di  servizio  di
insegnamento,  in  possesso  dell'abilitazione in educazione musicale
che,  alla  data  di  entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124,  erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un
secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
di  cui  all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente
attribuito  potra'  essere  aggiornato  con la valutazione dei titoli
eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a
suo  tempo  previsti per la presentazione delle domande di inclusione
negli elenchi stessi. ))
  3.  Nella  fase  di  prima  integrazione  di  cui  al  comma 1, gli
aspiranti  sono  graduati,  all'interno  dei  due  scaglioni,  con il
punteggio  loro  spettante  in  base  ai  titoli  posseduti, valutati
secondo  la  tabella (( di cui all'allegato A annesso al regolamento.
))
  4.  La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di
cui  al  comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative
agli  anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di
supplenze  annuali  e  fino al termine delle attivita' didattiche per
l'anno scolastico 2001/2002.
  4-bis.   ((  I  contratti  a  tempo  indeterminato,  stipulati  dai
dirigenti  territorialmente  competenti dopo il 31 agosto, comportano
il   differimento  delle  assunzioni  in  servizio  al  1o  settembre
dell'anno   successivo,   fermi   restando   gli   effetti  giuridici
dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. ))
  5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di
supplenza  annuale e (( fino al termine )) delle attivita' didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
  6.  Decorso  il  termine  del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici
provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle
attivita'  didattiche  attingendo  prioritariamente  alle graduatorie
permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.
  7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle
previsioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in
ruolo  gia'  conferite  che  sono  fatte  salve  nei  casi in cui gli
interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine
stesse.  Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio
dei   Ministri   autorizzera'  per  l'anno  scolastico  2001/2002  e'
scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni
salvaguardate.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della
          legge  3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti in
          materia di personale scolastico):
              "1. Nella    prima   integrazione   delle   graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dall'art.  1,  comma  6,  della presente legge,
          hanno  titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
          il  trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
          provincia:
                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti
          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai
          soppressi concorsi per soli titoli;
                b) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un
          precedente  concorso  per  titoli  ed esami o di precedenti
          esami  anche  ai  soli  fini abilitativi, in relazione alla
          medesima  classe  di  concorso o al medesimo posto, e siano
          inseriti,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  in  una  graduatoria per l'assunzione del personale
          non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
          personale  che abbia superato le prove dell'ultimo concorso
          per  titoli  ed  esami  bandito  anteriormente alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2. Fra  i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche
          quelli  che  abbiano  superato  gli  esami  della  sessione
          riservata di cui al comma 4".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  401  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. (Art. 1, comma
          6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie relative ai
          concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
          materna,  elementare  e  secondaria,  ivi  compresi i licei
          artistici  e  gli  istituti  d'arte,  sono  trasformate  in
          graduatorie  permanenti, da utilizzare per le assunzioni in
          ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
              2.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
          graduatorie   permanenti   di   cui   al   comma   1   sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
          operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate secondo
          modailita'  da  definire  con  regolamento  da adottare con
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione, secondo la
          procedura  prevista  dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
          le  procedure  per  l'aggiornamento  e l'integrazione delle
          graduatorie   permanenti  sono  improntate  a  principi  di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria.
              4.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La
          collocazione  nella  graduatoria permanente non costituisce
          elemento  valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli
          ed esami.
              5.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
          graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili  soltanto  dopo
          l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
          sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
          n.  246,  e  trasformate in graduatorie nazionali dall'art.
          8-bis  del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6 ottobre  1988, n. 426,
          nonche'  delle graduaforie provinciali di cui agli articoli
          43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
              6.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La
          nomina    in    ruolo    e'    disposta    dal    dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
          disposizioni   concernenti  l'anno  di  formazione  di  cui
          all'art.  440  si  applicano  anche  al  personale  docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La
          rinuncia  alla  nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
          graduatoria   per  la  quale  la  nomina  stessa  e'  stata
          conferita.
              9.  (Art.  1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le
          norme  di  cui  al  presente  articolo  si applicano, con i
          necessari  adattamenti,  anche  al  personale educativo dei
          convitti  nazionali, degli educandati femminili dello Stato
          e delle altre istituzioni educative".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettere a2)
          e  b),  del decreto del Ministero della pubblica istruzione
          27 marzo  2000,  n.  123  (Regolamento  recante norme sulle
          modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
          previste  dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge
          3 maggio 1999, n. 124):
              "4. La   prima   integrazione  delle  graduatorie  base
          avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie
          e nel seguente ordine di precedenza, di:
                a1) (omissis);
                a2) coloro  che  maturano  i  requisiti  di  cui alla
          precedente  lettera  a1)  alla data di scadenza del termine
          per  la  presentazione  delle  domande  d'inclusione  nella
          graduatoria permanente;
                b) coloro   che   alla   data   di  scadenza  per  la
          presentazione  delle domande d'inclusione nella graduatoria
          permanente  hanno  superato  le  prove  di  un concorso per
          titoli  ed  esami o di esami anche ai soli fini abilitativi
          relativo  alla  medesima  classe  di concorso o al medesimo
          posto  di  ruolo  e siano inseriti, alla data del 25 maggio
          1999,  in  una  graduatoria  provinciale  o di istituto per
          l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare
          in  possesso del secondo requisito anche coloro che essendo
          stati   inseriti  nelle  predette  graduatorie  risultavano
          temporaneamente  depennati  dalla data di entrata in vigore
          della  legge  per  i  motivi previsti dall'art. 7, comma 6,
          della  ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e
          avevano   titolo  a  chiedere  il  reinserimento  ai  sensi
          dell'art.    7,   comma   7,   della   medesima   ordinanza
          ministeriale.   Il   requisito   della   iscrizione   nelle
          graduatorie  per l'assunzione di personale non di ruolo non
          e'  richiesto  per  coloro  che hanno superato le prove del
          corrispondente  concorso  per  titoli  ed esami, conclusosi
          successivamente  al  31 marzo  1995,  data  di scadenza del
          termine  per  la  presentazione delle domande di inclusione
          nelle  graduatorie  di  supplenza,  fissato  con  ordinanza
          ministeriale  n.  371 del 29 dicembre 1994, come modificata
          dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995".