IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il
quale,  ai  commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di
leva  nell'ipotesi  che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al
Ministro  della  difesa  la  determinazione  di  quelle previste alle
lettere a, b), d) del comma 3;
  Visto  il  decreto  in  data 16 ottobre 2000, che ha determinato le
condizioni  previste  alle  lettere a)  e  d) del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  integrare,  alla luce dell'esperienza
maturata, dette condizioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  condizioni  previste  dall'art.  7, comma 3, lettera a), del
decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 504, gia' determinate con
decreto  del  Ministro  della  difesa  in  data 16 ottobre 2000, sono
integrate con la condizione seguente:
    m) selezionato    da    enti   pubblici   e   privati   ai   fini
dell'assunzione,  gia'  in fase di avanzata e concreta definizione, e
per  la  quale  sia  richiesto  l'adempimento degli obblighi di leva,
sempreche' venga prodotta la comprovante documentazione.
      Roma, 30 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Martino