IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1o marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999  (G.U.C.E.  n.  L 160  del  26 giugno  1999)  sul  sostegno allo
sviluppo   rurale   che   fra   l'altro  modifica  ed  abroga  taluni
regolamenti;
  Visto,  in  particolare, l'art. 55, n. 4, del predetto regolamento,
laddove  si  precisa  che  rimangono  in  vigore  "le  direttive  del
Consiglio  e  della  Commissione  relative all'adozione di elenchi di
zone  svantaggiate o alla modifica di tali elenchi, a norma dell'art.
21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997";
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1o febbraio 2000);
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 13 marzo 2001,
SG(2001)  D/286847,  con  la  quale la Commissione medesima considera
compatibile  con  il  mercato  comune la programmazione negoziata nel
settore agricolo;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3 luglio  2000,  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173, che demanda al C.I.P.E. la determinazione di limiti, criteri
e  modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca
marittima  e  in  acque  salmastre  e dell'agricoltura, e ai relativi
consorzi,  degli  interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere
d), e), f), della legge n. 662/1996;
  Vista  la  propria  delibera  11 novembre  1998,  n.  127 (Gazzetta
Ufficiale  n.  4/1999),  che  disciplina l'estensione degli strumenti
della  programmazione  negoziata nei settori dell'agricoltura e della
pesca;
  Vista  la  propria  delibera  23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
163/1997),  concernente  il  riparto  di  lire 5.000  miliardi  delle
risorse  per le aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse
derivanti  dai  mutui  di  cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
25 marzo  1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,
che  destina  ai  contratti  di  programma  la  somma  di  lire 1.200
miliardi;
  Vista  la  propria  delibera  del  17 marzo  1998,  n. 32 (Gazzetta
Ufficiale  n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate
le  risorse  per le aree depresse, nonche' le successive assegnazioni
di  cui  alle  proprie  delibere  del  9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta
Ufficiale  n.  195/1998)  e  del  22 gennaio  1999,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale n. 47/1999);
  Vista  la  nota  n.  0014708  del  4 aprile  2001,  con la quale il
servizio  per  la  programmazione  negoziata  del Dipartimento per le
politiche  di  sviluppo  e  di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica - di seguito indicato come
Servizio  P.N.  -  ha  sottoposto  a  questo  comitato la proposta di
stipula  del contratto di programma con il relativo piano progettuale
presentato  dal  Consorzio  latte  societa'  consortile  a  r.l., per
l'attuazione   di   investimenti   nel   settore   del  latte  ovino,
investimenti da realizzarsi nella regione Sardegna (obiettivo 1);
  Considerando  che  l'iniziativa  ha  come  obiettivo  lo  sviluppo,
l'ammodernamento  e l'innovazione della filiera del latte ovino della
Sardegna,   attraverso  una  iniziativa  capace  di  incrementare  le
capacita'  competitive del sistema, creando sinergie tanto produttive
quanto commerciali;
  Considerato   che  le  iniziative  proposte  coinvolgono  trentadue
societa'   consorziate,   che   l'attivita'   delle   stesse  aziende
consorziate  presenta  una significativa intensita' occupazionale con
notevoli  riflessi  previsti  anche nell'indotto e che, le iniziative
stesse   consentiranno   positive   ricadute  sul  reddito  dell'area
interessata;
  Considerato  che  la  regione Sardegna, con deliberazione 18 luglio
2000,  ha  espresso il proprio parere favorevole su tutti i programmi
di   sviluppo  locale  presentati  dagli  operatori  sardi  sui  vari
strumenti  di  programmazione  negoziata  e la disponibilita' al loro
cofinanziamento;
  Considerato, altresi', che la regione Sardegna, con successive note
n.  1678/Gab  del  6 marzo  2001  e  1782/Gab  del  3 aprile 2001, ha
precisato  che il proprio impegno di spesa per il cofinanziamento del
presente  contratto  di  programma e' pari a lire 29.400 milioni, nei
limiti  dei  massimali  di  intensita'  degli aiuti di Stato previsti
dalla vigente normativa comunitaria;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato,  che ammontano a lire 93.976,5 milioni, a valere sulle risorse
di  cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito
nella  legge  n.  135/1997,  come ripartite da questo comitato con le
sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998;
  Udita  la  proposta  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

                              Delibera:
  1. Il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per
le  politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a stipulare
con  il  Consorzio  latte societa' consortile a r.l., il contratto di
programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti
nel  comparto  del latte ovino da realizzarsi nella regione Sardegna,
area  ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87,
3,  a),  del  trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di
seguito   indicati,  nel  rispetto  dei  limiti  imposti  dall'Unione
europea,  e  con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative,
con particolare riferimento alla verifica dell'equilibrio finanziario
dei  singoli  progetti,  verra' trasmesso in copia alla segreteria di
questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1. Gli investimenti ammessi, pari a lire 248.263 milioni (128,217
Meuro),  sono  relativi  a  trentadue  iniziative, cosi' come risulta
dall'allegata  tabella  1  che  fa  parte  integrante  della presente
delibera.
  1.2.  Le  agevolazioni finanziarie per gli investimenti nel settore
agricolo  sono  calcolate,  in  conformita'  a  quanto previsto dalla
decisione  della  Commissione  europea  citata  in premessa, entro il
limite del 50% E.S.L.
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione  delle  agevolazioni  finanziarie  e' determinato in lire
123.376,5  milioni  (63,719 Meuro) da erogare nel modo seguente: lire
46.445,9  milioni  in  ciascuno degli anni 2001 e 2002, lire 30.484,7
milioni nel 2003. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in  lire  93.976,5  milioni (48,535 Meuro). La restante somma di lire
29.400 milioni (15,184 Meuro) sara' a carico della regione Sardegna.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.5.  Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il
2003.
  1.6.  Le  iniziative  dovranno  realizzare,  a  regime,  una  nuova
occupazione  non  inferiore  a  n.  295,7  U.L.A.  (unita' lavorative
annue).
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il  finanziamento di lire 93.976,5 milioni (48,535
Meuro),  a  valere  sull'assegnazione di lire 1.200 miliardi (619,748
Meuro)  a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto
di  cui  alle  proprie delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998 citate in
premessa.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 205