L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 7 agosto 2001;
  Premesso che:
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  (di seguito:
l'Autorita),  in  base  al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge
14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), e investita
di   funzioni   di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'
dell'energia  elettrica ed il gas, al fine di garantire, tra l'altro,
la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";
    ai  fini di cui al precedente alinea, l'art. 2, comma 12, lettera
h),  della  legge  n.  481/1995 prevede, tra l'altro, che l'Autorita'
emani  direttive  concernenti  l'erogazione  dei  servizi di pubblica
utilita' da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
    sono  pervenute  all'Autorita'  numerose segnalazioni da parte di
diverse  tipologie  di  utenti,  nelle  quali  si  lamenta  che,  nei
contratti  di  fornitura  di  gas  naturale,  non sia riconosciuta ai
clienti la facolta' di recedere dai contratti;
  Visti:
    la  legge  n.  481/1995,  ed  in  particolare l'art. 2, comma 12,
lettera h);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (di seguito decreto legislativo n. 164/2000);
    la deliberazione 18 ottobre 2000, n. 193/00, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' ai
sensi  dell'art.  22,  comma  2, del decreto legislativo n. 164/2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 273 del
22 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 193/00);
    il  documento  per  la consultazione "Condizioni contrattuali del
servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti
di  gasdotti  locali",  approvato  e  diffuso  dall'Autorita' in data
6 dicembre  2000  -  Prot.  AU/00/323  (di  seguito: documento per la
consultazione 6 dicembre 2000) e le osservazioni pervenute in esito a
detto documento;
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo n.
164/2000,  definisce  la categoria di cliente idoneo come "la persona
fisica  o  giuridica  che  ha  la capacita', per effetto del presente
decreto,  di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi  produttore,  importatore, distributore o grossista, sia in
Italia sia all'estero";
    l'art.  22  del  decreto  legislativo  n.  164/2000  individua la
tipologia  di  soggetti  ai  quali e' attribuita, fino al 31 dicembre
2002, la qualifica di cliente idoneo e prevede che, dal primo gennaio
2003, tutti i clienti siano clienti idonei;
    attualmente sono in corso numerosi contratti di fornitura, aventi
ad oggetto la vendita o la consegna del gas naturale;
    le   segnalazioni   di   cui   in   premessa,   unitamente   alla
documentazione   acquisita  dall'Autorita',  evidenziano  la  diffusa
esigenza di accelerare il processo di liberalizzazione del mercato;
  Ritenuto che:
    al  fine  di promuovere la concorrenza, sia necessario assicurare
la possibilita' di scelta del fornitore, senza eccessivi vincoli;
    tale  possibilita'  si  riferisca  ai  soli  clienti  che possono
esercitare  una  facolta'  di  scelta  e cioe' ai clienti idonei, con
riferimento  ai  contratti  di  fornitura  sia  gia' in corso, sia di
futura stipulazione;
    la facolta' di scelta del fornitore senza eccessivi vincoli debba
essere garantita a tutti i clienti idonei, atteso che non sono ancora
sussistenti  tutte le condizioni perche' ci sia di fatto una piena ed
effettiva  concorrenza,  a  causa delle inevitabili inerzie ereditate
dal sistema precedente;
    la facolta' di cui al precedente alinea debba essere riconosciuta
ai  clienti idonei come definiti dall'art. 22 del decreto legislativo
n.  164/2000, anche a prescindere dall'attestazione di tale qualifica
ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 193/00;
    sebbene  sia  necessario  riconoscere a tutti i clienti idonei la
facolta'  di  recedere  dai contratti, sia anche necessario prevedere
diversi  termini  di  preavviso  per  l'esercizio  della  facolta' di
recesso,  in funzione della durata del singolo contratto nel quale la
medesima clausola deve essere inserita;
Delibera
                 di approvare la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1 Ai fini della presente direttiva:
    a) cliente  idoneo  e'  il  cliente  al  quale  sia attribuita la
qualifica  di  cliente  idoneo  ai  sensi  dell'art.  22  del decreto
legislativo   23 maggio   2000,   n.   164,   anche   a   prescindere
dall'attestazione  di  tale  qualifica  ai  sensi  dell'art.  2 della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 ottobre 2000, n. 193/00;
    b) contratto  di  fornitura  e' il contratto avente ad oggetto il
servizio di consegna o di vendita di gas naturale.