IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                   IN QUALITA' DI REGOLAMENTAZIONE
                         DEL SETTORE POSTALE
  Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione  alla  direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare:
    l'art.  7  che  impone  al  fornitore  del servizio universale di
istituire  la  separazione  contabile per ciascun servizio riservato,
per  i  servizi non riservati facenti parte del servizio universale e
per i servizi non facenti parte del servizio universale;
    l'art.  10  che,  nell'istituire  il fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la
misura  massima  del  dieci  per  cento  e  demanda ad un decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica, la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Fondo;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  73,  che  ha  dettato  il regolamento recante disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000,
con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del
fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
giorno 8 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione  dell'autorita'  di  regolamentazione  del
settore  postale  22 dicembre  2000,  che  ha definito l'ambito della
riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli  1 e 4 del menzionato
decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore
postale  e'  chiamata  a  determinare  la  misura  del  contributo da
richiedere ai titolari di licenza individuale;
  Vista  la documentazione presentata dalla societa' per azioni Poste
Italiane relativa all'esercizio 2000, trasmessa in allegato alla nota
prot. n. 1843 del 13 giugno 2001;
  Considerato  che i prospetti della separazione contabile sono stati
approvati  dal consiglio di amministrazione della soc. Poste Italiane
e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
  Rilevato  che  l'onere  del servizio postale universale riguardante
l'esercizio  2000,  al  netto delle somme corrisposte dallo Stato per
integrazioni  editoria ed invii elettorali pari a lire 564 miliardi e
per  compensazioni pari a lire 850 miliardi, e' risultato pari a lire
1.306 miliardi;
  Vista la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai
soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2000, pari a lire
930 milioni circa;
  Ritenuto che debba procedersi a fissare la misura del contributo da
richiedere  ai  titolari  di  licenza individuale secondo principi di
trasparenza,  di non discriminazione, di proporzionalita' ed anche di
equita',  non  tralasciando  di  considerare  i costi di gestione del
servizio  universale  che  non  trovano  compensazione  nei  proventi
derivanti dalla gestione dei servizi riservati;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza
individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente
all'attivita'  svolta  nell'anno  2000,  e' fissata nel tre per cento
degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.