IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante: "Rifinanziamento
degli  interventi  per  l'industria  cantieristica  ed armatoriale ed
attuazione  della  normativa  comunitaria di settore" che all'art. 9,
comma  1,  prevede  l'adozione e il finanziamento di un programma per
opere    infrastrutturali    di    ampliamento,    ammodernamento   e
riqualificazione dei porti;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante:
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)";
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  art.  144, comma 1,
recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante: "Riordino della legislazione in materia portuale";
  Vista   la   legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive
modificazioni,  recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici"
che  all'art.  14  reca  disposizioni  in  materia  di programmazione
triennale delle opere pubbliche;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  recante: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554,  recante:  "Regolamento  di attuazione della legge quadro in
materia  di  lavori  pubblici  11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni";
  Ritenuto  di  dover  finalizzare  le  risorse finanziarie destinate
all'ammodernamento,  alla  riqualificazione  e  ristrutturazione  dei
porti,  contribuendo  alla  realizzazione  dei  piani triennali delle
autorita' portuali;
  Visti  i  piani  triennali  delle  opere infrastrutturali trasmessi
dalle  autorita'  portuali  ai sensi dell'art. 14, della legge n. 109
del 1994;
  Ritenuto opportuno proporzionare il contributo di cui sopra tenendo
conto, di massima, dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun
porto  rispetto  al traffico dell'intera portualita' nazionale, e dei
risultati  dello  studio  "Le  autostrade  del  mare  -  Principi  ed
indirizzi  progettuali  di  riferimento" elaborato da Sviluppo Italia
S.p.a. in esecuzione del protocollo d'intesa del 14 giugno 2000;
  Considerato, in particolare, che da tale documento e' emerso che le
direttrici  che risultano caratterizzate da una significativa domanda
attuale  e  potenziale di trasporto combinato strada-mare sono quelle
che  interessano  principalmente i porti di Genova, Livorno, Napoli e
Palermo  nel  Mar  Tirreno; Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e
Brindisi  nel Mar Adriatico; Catania nel Mar Ionio e che a tali porti
vanno  aggiunti  quelli  non  sede di autorita' portuale di Chioggia,
importante    terminali    fluvio-marittimo,    e    di   Monfalcone,
caratterizzati  da  una  significativa  quota  di traffico merci e da
rilevanti connessioni viarie e ferroviarie, elementi che garantiscono
prospettive di sviluppo del trasporto combinato strade-mare;
  Sentite  le  regioni interessate, come prescritto dall'art. 9 della
legge n. 413 del 1998;
  Visto  il  parere  favorevole,  con  osservazioni,  reso  dalla  IX
commissione  permanente  (trasporti, poste e telecomunicazioni) della
Camera  dei deputati, il 18 aprile 2001 sullo schema di riparto delle
predette risorse;
  Preso  atto  del  decorso  del  termine per l'emanazione del parere
della  8a commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato della Repubblica sul medesimo schema di riparto;
  Ritenuto  di  dover  accogliere l'osservazione della IX commissione
permanente  (trasporti,  poste  e telecomunicazioni) della Camera dei
deputati, formulata nel parere reso il 18 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  9  della legge n. 413 del 1998,
rifinanziate  dall'art.  54,  comma  1, della legge n. 488 del 1999 e
dall'art.  144,  comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate alla
realizzazione    di    opere    infrastrutturali    di   ampliamento,
ammodernamento  e  riqualificazione  dei porti comprese nei programmi
triennali  adottati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994
e   successive  modificazioni,  sono  ripartite  secondo  la  tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Al  fine  di  sviluppare  le  modalita'  di trasporto combinato
strada-mare,  secondo  il progetto comunemente denominato "autostrade
del mare", le autorita' portuali di Genova, Livorno, Napoli, Palermo,
Catania,  Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi, nonche'
le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, destinano una
parte  dei  finanziamenti  assegnati  a  progetti da individuare, con
carattere di priorita', tra le seguenti categorie di interventi:
    a) realizzazione  di  terminal  per  traghetti  ro-ro dedicati al
trasporto  delle  merci,  dotati  di banchine, piazzali, collegamenti
stradali   o   ferroviari,  atti  a  consentire  la  rapidita'  delle
operazioni  di  imbarco/sbarco  e  di movimentazione degli automezzi,
anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;
    b) ammodernamento  di  terminal  esistenti,  che  svolgono  anche
traffico  misto passeggeri/merci, al fine di adeguare il rapporto fra
numero  di  accosti  ed  area  di  piazzale operativo, di separare il
flusso  degli  autoveicoli da quello dei mezzi pesanti, di migliorare
la produttivita' delle operazioni di imbarco/sbarco;
    c) realizzazione,  nel  terminal e/o in aree portuali e/o in aree
extraportuali,  previo  acquisto  di  queste ultime, di aree di sosta
custodita  per  i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di
servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro);
    d) realizzazione    di    accosti/aree    dedicate   a   traffici
specializzati (in particolare ortofrutticoli, prodotti chimici);
    e) interventi   per  migliorare  la  sicurezza  delle  operazioni
portuali   nei  terminal  per  i  traghetti  (segnaletica,  barriere,
illuminazione, controlli con telecamere, ecc.);
    f) interventi   sulla   viabilita'   portuale,   atti  a  rendere
compatibili  i  flussi  derivanti dai trasporti combinati strada-mare
con quelli degli altri traffici portuali.
  3.  Ciascun  tipo  di  intervento  di  cui  al  comma 2 deve essere
giustificato  con  la  sussistenza,  anche  disgiunta, delle seguenti
condizioni:
    a) esistenza di una significativa domanda attuale e potenziale di
trasporto  combinato strada-mare, valutabile sia sotto il profilo dei
quantitativi  trasportati/trasportabili,  sia  sotto il profilo della
qualita'  dei  servizi  offerti  (frequenza,  regolarita',  numero di
destinazioni  nazionali/internazionali)  e tale da essere soddisfatta
anche  mediante  interventi tesi al decongestionamento dei porti gia'
interessati   dal   traffico  attuale,  con  particolare  riferimento
all'alto Adriatico;
    b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, eventualmente, di
questi  con il Ministero dei lavori pubblici) per la realizzazione di
interventi  atti  a  eliminare  interferenze  fra traffico portuale e
traflico  urbano  e/o  garantire  fluidita' dei trasporti fra porto e
hinterland;
    c) attivazione  di accordi fra porti (compresi quelli ove operano
le  aziende speciali delle camere di commercio), per la realizzazione
di   strutture  terminalistiche  tra  loro  coordinate,  al  fine  di
garantire  agli  utenti caratteristiche fra loro compatibili sotto il
profilo   della   qualita'   delle  infrastrutture,  delle  modalita'
organizzative e della produttivita' dei servizi offerti;
    d) esistenza  di  progetti per lo sviluppo di sistemi informatici
che:
      siano  compatibili con gli indirizzi di riferimento individuati
dal  gruppo  di  lavoro  del  piano  generale  dei  trasporti e della
logistica  incaricato  dello studio delle applicazioni informatiche e
telematiche al sistema dei trasporti;
      prevedano   l'integrazione  nel  sistema  delle  attivita'  che
possono  essere  svolte in tutte le fasi del servizio di trasporto da
origine a destinazione;
      prevedano  la  possibilita'  di  integrazione  con le modalita'
applicative  dei  progetti  realizzati  dai porti con i quali vengono
svolti servizi regolari.
  4.  Le  autorita'  portuali  diverse  da  quelle di cui al comma 2,
nell'ambito  di  proprie  autonome  valutazioni  strategiche, possono
realizzare   interventi   coerenti  con  lo  sviluppo  del  trasporto
combinato  strada-mare,  cui  destinare  una  parte dei finanziamenti
assegnati, nel rispetto dei parametri di cui ai commi 2 e 3.