IL RETTORE
  Vista   la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  sull'istituzione  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare l'art. 6;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con
decreto  rettorale  n.  746  del  31  ottobre  1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22 novembre  1994, e successive modifiche e
integrazioni;
  Vista  la proposta di modifica dell'art. 27, comma 3, dello statuto
approvata dal senato accademico nella seduta del 9 aprile 2001;
  Espletata  la  procedura di revisione statutaria prevista dall'art.
67  dello  statuto,  conclusasi con la delibera del senato accademico
del 4 giugno 2001;
  Vista la nota rettorale dell'11 giugno 2001, prot. n. 13579, con la
quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.
168/1989,  si  trasmetteva  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica la suddetta proposta di modifica
approvata dal senato accademico;
  Vista la nota ministeriale del 18 agosto 2001 prot. n. 1997, con la
quale  il  Ministero  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  comunicava  di  non  avere  osservazioni da formulare in
merito  alla  proposta  di  modifica dell'articolo 27, comma 3, dello
statuto  dell'Universita'  di Siena trasmessa con la sopracitata nota
rettorale;
  Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  modifica  dello statuto di
Ateneo sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena e'
modificato come segue:
    a)  al  comma  3  dell'art. 27 dopo il periodo "Il presidente del
comitato  per  la didattica e' scelto tra i ..." e dopo "... di ruolo
appartenenti  al comitato ed e' eletto da tutti i membri del comitato
stesso", anziche' la parola "professori", leggasi "docenti".