IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma
2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento
differito  effettuato  oltre  il  periodo  di giorni trenta, si rende
applicabile  un  interesse  fissato  semestralmente  con  decreto del
Ministero  delle  finanze  sulla  base del rendimento netto dei buoni
ordinari del tesoro a tre mesi;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 luglio 2001;
  Sentita la Banca d'Italia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai   sensi   dell'art.   79  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5,
comma 2,  della  legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse
per  il  pagamento  differito  effettuato  oltre il periodo di giorni
trenta e' stabilito nella misura del 3,76 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2001

                                                Il Ministro: Tremonti