IL DIRETTORE GENERALE
     DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
             - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE
  Vista  la legge 1o marzo 1986, n. 64, recante: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1992,  n. 488, concernente
modifiche alla predetta legge n. 64/1986;
  Vista  la  legge  di  bilancio  del 23 dicembre 2000, n. 389 per il
2001;
  Vista  la delibera CIPE del 22 gennaio 1999 con la quale sono stati
assegnati  lire  100  miliardi  in  conto  esercizio  1999,  per  gli
interventi di competenza delle regioni;
  Visto il proprio decreto n. 42 del 22 novembre 2000 con il quale e'
stato  impegnato  l'importo  di  L. 85.142.000.000  con un residuo da
impegnare   di   L. 14.858.000.000   a  valere  sull'assegnazione  di
L. 100.000.000.000 in conto esercizio 1999;
  Visto  il  decreto  dell'IGB  n.  10563 del 10 febbraio 2001 con il
quale e' stata disposta una variazione in aumento in termini di cassa
sul capitolo 9104 dell'importo di L. 715.225.123.000;
  Considerato  che con autorizzazioni si e' provveduto all'erogazione
dei    residui    sul   capitolo   per   l'importo   complessivo   di
L. 700.367.123.280 con un residuo di cassa di L. 14.857.999.720;
  Vista  la  nota del Servizio per le politiche dei fondi strutturali
comunitari  n.  26577 del 25 giugno 2001 con la quale viene richiesta
l'emanazione  del  decreto  di  trasferimento  a favore della regione
Abruzzo per l'importo di L. 14.857.999.000;
  Ritenuto   di   dover   provvedere   all'impegno  e  all'erogazione
dell'importo  di  L. 14.857.999.000,  in conto residui 1999, a favore
della regione Abruzzo per il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo 1-2-3 piano annuale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  impegnata  la  somma  di  L. 14.857.999.000, in conto esercizio
1999,  a  favore  della  regione Abruzzo per le finalita' di cui alla
premessa.