IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Piemonte degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del fondo di solidarieta'
nazionale:
    gelate  dal  15 aprile  2001 al 22 aprile 2001 nella provincia di
Cuneo;
    gelate  dal  21 aprile  2001 al 22 aprile 2001 nella provincia di
Torino;
    gelate  dal  14 aprile  2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di
Asti;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Asti:  gelate  del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) c), d), f), nel territorio dei
comuni di San Damiano d'Asti;
  Cuneo: gelate dal 15 aprile 2001 al 22 aprile 2001 - provvidenze di
cui  all'art.  3, comma 2, lettere b), c), f), g), nel territorio dei
comuni di Busca, Dogliani, Scarnafigi, Valgrana;
  Torino: gelate del 21 aprile 2001, del 22 aprile 2001 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) c), d), f), g), nel territorio
dei comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 agosto 2001
                                              Il Ministro: Alemanno