IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Visto  il proprio decreto 25 novembre 1999, n. 3207/126 di conferma
del  riconoscimento  dell'acqua  minerale naturale "San Benedetto" di
Scorze' (Venezia);
  Vista  la  domanda  in data 3 maggio 2001, con la quale la Societa'
San  Benedetto S.p.a. con sede in Scorze' (Venezia), viale Kennedy n.
65,  nell'inviare  ulteriore  documentazione,  ha  chiesto  di  poter
riportare  in  etichetta  l'indicazione  "favorisce il processo della
digestione", indicazione gia' autorizzata a seguito di nulla osta del
Ministero della sanita' 21 maggio 1984, n. 2275/74;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto   il  seguente  parere  della  terza  sezione  del  Consiglio
superiore  di  sanita'  espresso  nella  seduta  del  5  luglio 2001:
"Favorevole   affinche'   la  societa'  San  Benedetto  S.p.a.  possa
riportare  sulle  etichette, altre alle indicazioni gia' autorizzate,
anche la seguente: puo' favorire il processo della digestione";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  2 del decreto dirigenziale 25 novembre 1999, n. 3207/126,
dopo la parola "diuretici" e' aggiunta la seguente indicazione: "Puo'
favorire il processo della digestione".