Alle imprese interessate

  Il programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale,
adottato  con  decisione della Commissione CE(2000)2342 dell'8 agosto
2000,  tra le altre, ha previsto la Misura 1.2 relativa ad interventi
per il "tutoraggio", al fine di promuovere e sostenere progetti volti
ad  incrementare  l'innovazione  e la cultura strategica dell'impresa
attraverso consulenza specializzata.
  La  misura  in  oggetto  e'  inquadrabile tra i regimi di aiuto "de
minimis"  ai  sensi  del  regolamento  (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L/10  del  13 gennaio  2001(1),  e, pertanto, per essa sono applicate
tutte le limitazioni previste dal citato regolamento.
              (1) Consultabile anche sul sito www.minindustria.it
  Per  il  primo  anno,  e'  stata  ipotizzata  l'attuazione  in  via
sperimentale   per  un  campione  relativamente  esteso  di  PMI  che
propongano  nuove  iniziative  di  investimento.  Lo stesso P.O.N. ha
previsto  ulteriori  azioni  di  tutoraggio  con  la  misura  2.2, in
relazione   agli  interventi  riferiti  al  "Pacchetto  integrato  di
agevolazioni - PIA", le cui modalita' di attuazione, al termine della
fase  sperimentale, saranno indicate in analogia a quelle di cui alla
Misura in oggetto.
  In  sintesi,  le  azioni  di tutoraggio mirano al superamento degli
ostacoli  incontrati  dalle  PMI  nella  fase  di  avvio di una nuova
iniziativa  di  investimento,  intervenendo  come strumento di aiuto,
attraverso un'attivita' di accompagnamento e di orientamento, al fine
di raggiungere la massima efficienza nella realizzazione del piano di
investimento  e  di  favorire  la crescita e l'innovazione d'impresa.
L'attivita'  si  concretizza  attraverso  l'erogazione  di servizi da
parte  di operatori qualificati, preselezionati dall'amministrazione,
i   quali   metteranno   a   disposizione   dei  beneficiari  servizi
professionali  che,  per  tipologia,  possono  essere  ricondotti  ai
seguenti ambiti: innovazione e trasferimento tecnologico; logistica e
organizzazione;  gestione;  supporto  amministrativo;  marketing  dei
prodotti.    Il  comitato  di  sorveglianza  del  P.O.N.  -  Sviluppo
imprenditoriale  locale ha approvato il complemento di programmazione
nel  quale viene definita l'entita' dell'aiuto concedibile e la quota
di  compartecipazione  ai  costi da parte delle imprese beneficiarie.
Pertanto,  con  la  presente  circolare,  sono diramate le istruzioni
operative  per  dare  attuazione, in via sperimentale, alla misura in
oggetto.

1. Imprese beneficiarie delle attivita' di tutoraggio.
  Possono  accedere al "tutoraggio" di cui alla presente circolare le
PMI  beneficiarie delle agevolazioni previste dalla Misura 1.1 (legge
n.  488/1992  -  Industria)  del  P.O.N.  -  Sviluppo imprenditoriale
locale,  nell'ambito delle graduatorie riferite all'ottavo ed al nono
bando, rispondenti ai criteri di cui al successivo punto 3.
  Ai  fini  della  classificazione dimensionale delle imprese e della
definizione  di  PMI  sono utilizzati i criteri di cui al decreto del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato del 18
settembre 1997.
  L'ambito  territoriale  di  riferimento  e'  costituito  dalle aree
ammesse agli interventi dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo
1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
  Sono  escluse  le imprese per le quali non e' applicabile il regime
"de minimis".

2. Soggetti attuatori delle attivita' di tutoraggio e convenzione con
il Ministero.
  Le  attivita'  di  tutoraggio  nei confronti delle PMI ammesse sono
svolte  da  soggetti in possesso di personalita' giuridica, dotati di
idonea   struttura  organizzativa  e  che  dispongano  di  personale,
strumentazioni e capacita' tecnologiche adeguate ai compiti affidati.
Per  lo  svolgimento di tali attivita' possono altresi' candidarsi le
universita'  e  gli  altri  enti pubblici di ricerca, in possesso dei
requisiti sopra richiamati.
  Mediante  gara  pubblica  per  prestazioni  di  servizi, secondo la
disciplina  di  cui  al  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, di
seguito  indicato, per brevita', con il termine "Ministero", provvede
ad  individuare,  anche  in  relazione  al  prevedibile fabbisogno, i
soggetti  attuatori  cui ricorrere per lo svolgimento delle attivita'
di tutoraggio, con i quali dara' corso ad apposita convenzione.
  La  convenzione definisce le modalita' di affidamento dell'incarico
da  parte  del  Ministero,  quelle  di svolgimento delle attivita' da
parte   del   soggetto  attuatore  nonche'  il  compenso,  i  vincoli
applicabili,  gli  obblighi  di  informativa e di rendicontazione, le
modalita' di trasferimento delle risorse ed i casi di risoluzione. La
convenzione stabilisce altresi' i compiti di gestione delle procedure
amministrative  affidate  dal Ministero al soggetto attuatore, per le
quali  e'  prevista  la  corresponsione  di  un compenso addizionale,
interamente coperto dalle risorse pubbliche.
  Le  iniziative  selezionate  per  le  attivita'  di tutoraggio sono
omogeneamente  ripartite  tra  i  soggetti  titolari  di convenzione,
secondo criteri di casualita' nell'assegnazione.

3. Modalita' di selezione delle iniziative beneficiarie.
  Le  iniziative  che  possono  essere  ammesse  al tutoraggio devono
rispondere ai seguenti criteri:
    I. Dimensione d'impresa: piccole e medie imprese;
    II. Tipologia di iniziativa: nuovi impianti;
    III.   Volume   dell'investimento:  investimenti  superiori  a  2
miliardi di lire.
  Sulla  base  delle  risorse  disponibili, il Ministero definisce il
numero delle iniziative e, conseguentemente, delle imprese alle quali
destinare  le  attivita' di tutoraggio. In particolare, tenendo conto
del   prezzo  di  aggiudicazione  dei  servizi,  detto  numero  sara'
determinato  considerando  che  per  ogni iniziativa il costo massimo
delle attivita' di tutoraggio coperto dalle risorse pubbliche e' pari
a 50.000 euro.
  Il  numero  di  iniziative  alle  quali  destinare  le attivita' di
tutoraggio  e'  quindi ripartito su base regionale, in proporzione al
numero  delle  iniziative  della  regione  rispondenti  ai criteri di
ammissibilita'  rispetto  al  totale  delle stesse. La valutazione e'
effettuata con riferimento alle graduatorie che determinano l'accesso
delle imprese agli aiuti di cui alla legge n. 488/1992 e per ciascuno
dei  bandi  in  considerazione  (ottavo  e nono bando). Ai fini della
determinazione  del  numero  di  iniziative  per ciascuna regione, le
iniziative   ammissibili   sono  considerate  senza  distinzione  tra
graduatorie speciali ed ordinarie.
  Per  ciascuna  regione,  secondo  l'ordine  di posizionamento nelle
graduatorie,  con  priorita' per quelle speciali, viene effettuata la
selezione  delle  iniziative  per  l'accesso  al  tutoraggio,  fino a
saturazione  dei posti disponibili. In via prioritaria, ai fini delle
pari  opportunita',  e' operata la selezione delle imprese che, nella
domanda  di  accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992,
abbiano  indicato  quale  rappresentante  legale un soggetto di sesso
femminile.  In  presenza  di  un numero sufficiente di iniziative con
tali  caratteristiche,  la  riserva per le pari opportunita' copre il
30% del numero dei posti per ciascuna regione.
  Il  soggetto  attuatore  prescelto, per ciascuna iniziativa ad esso
affidata,  effettua  preventivamente una valutazione circa l'aderenza
della  stessa  ai criteri di innovativita' e di rilevanza tecnologica
evidenziati dal P.O.N., quali, ad esempio, il grado di competitivita'
tecnologica   nel  mercato  di  riferimento;  la  complessita'  delle
tecnologie  previste  per gli investimenti, avuto riguardo anche alla
dimensione  ed  all'esperienza  dell'impresa;  il grado di "contenuto
tecnologico"  dei  prodotti  previsti  per  l'iniziativa  finanziata,
tenuto   anche  conto  della  loro  novita'  rispetto  al  mercato  o
all'impresa;  l'impegno  dell'impresa  ad aderire alla certificazione
ambientale normata (EMAS, ISO 14000).
  Esperita  tale  fase,  l'iniziativa  e'  ammessa  ad  utilizzare la
fornitura  di  servizi  secondo  un  piano  operativo predisposto dal
soggetto  attuatore,  da  sottoporre al Ministero per l'approvazione,
previo   esplicito   consenso   sul   piano   da  parte  dell'impresa
beneficiaria.
  Qualora  l'impresa prescelta non intenda aderire al piano operativo
di  tutoraggio  predisposto dal soggetto attuatore, deve evidenziare,
in forma scritta, le motivazioni sulle quali fonda la decisione.
  Il  Ministero  puo'  disporre  verifiche  e  controlli  in loco per
accertare l'effettiva sussistenza di dette motivazioni.

4. Modalita' di svolgimento delle attivita' di tutoraggio.
  4.1. Il piano operativo deve prevedere:
    le tipologie dei servizi da erogare;
    le modalita' di attuazione;
    il numero ed il profilo degli esperti incaricati dell'attuazione;
    la  durata  dell'intervento  (che non puo' risultare inferiore ai
sei mesi);
    gli   obiettivi  perseguiti,  sia  in  termini  quantitativi  che
qualitativi;
    i costi.
  Le  attivita'  di  tutoraggio  sono  svolte  con prestazioni presso
l'impresa  beneficiaria  per la durata e nei tempi previsti dal piano
operativo  approvato  dal Ministero, mediante l'utilizzo di persone e
professionalita' in esso pure indicate.
  Ove,  nel  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  avvenuta
notifica  del  programma,  il Ministero non manifesti opposizione, il
soggetto attuatore puo' procedere alla realizzazione degli interventi
concordati.
  4.2.  L'incarico  demandato  al  soggetto attuatore puo' richiedere
l'erogazione di servizi per:
    a) supporto  tecnico  nella  fase  di  avvio  di  nuovi  processi
produttivi;
    b) tutoraggio  nella  fase  di introduzione di nuove tecnologie e
nell'acquisizione di macchinari tecnologicamente avanzati;
    c) analisi   delle   combinazioni  prodotti/mercati/tecnologie  e
definizione dell'area strategica di affari;
    d) tutoraggio  con riferimento alle autorizzazioni amministrative
ed  agli  adempimenti  presso  gli enti (comune, camera di commercio,
etc.) necessari per l'avvio dell'iniziativa;
    e) assistenza legata all'adeguamento alla normativa per la tutela
ambientale.
  4.3.  Il  costo del tutoraggio e' fissato in relazione al prezzo di
convenzione   ed   alla  quantita'  delle  prestazioni  professionali
effettivamente   prestate,  nel  rispetto  del  piano  approvato  dal
Ministero.   Per   ciascuna  delle  iniziative  ammesse,  le  risorse
pubbliche  (FESR e L. 183/87) coprono una quota pari al 90% del costo
documentato, fino ad un massimo di 50.000 euro. La parte eccedente e'
ad esclusivo carico dell'impresa beneficiaria.
  4.4. Al termine delle attivita' di tutoraggio il soggetto attuatore
redige  una  relazione finale per ciascuna delle iniziative affidate,
sulla  scorta  della  quale,  esperiti gli accertamenti relativi alla
realizzazione  del programma, il Ministero provvede alla approvazione
finale ed al saldo delle spettanze.
  Gli  importi riconosciuti a consuntivo al soggetto attuatore per la
realizzazione  degli interventi di tutoraggio non possono superare il
limite  massimo  indicato  al momento della approvazione da parte del
Ministero  del  piano  operativo di tutoraggio e sono corrisposti per
stati  di  avanzamento,  in  numero  non  superiore a quattro, di cui
l'ultimo a saldo.
  Per gli avanzamenti intermedi il Ministero trattiene una quota pari
al   10%   delle   somme   dovute   che   viene  liberata  al  saldo,
subordinatamente  alla  presentazione  del  rendiconto  di  tutte  le
attivita'   svolte  e  della  documentazione  comprovante  l'avvenuto
pagamento della quota degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria.
  Al  termine  delle  attivita' di tutoraggio le imprese beneficiarie
presentano  al  Ministero,  in  busta  chiusa,  una dichiarazione sul
gradimento e sul giudizio di efficacia delle prestazioni ricevute.
  La  convenzione  prevede  altresi' una quota aggiuntiva, pari al 4%
dell'importo   complessivo   per   le   prestazioni   di  tutoraggio,
corrisposta  al  saldo ed a totale carico del Ministero, ad integrale
forfetaria   copertura   dei   costi  sostenuti  per  le  valutazioni
preliminari di ammissibilita' e per la gestione amministrativa.

5. Attivita' di monitoraggio e verifica di efficacia.
  Il  soggetto  attuatore  e' tenuto a trasmettere periodicamente una
relazione  sullo  stato  di  avanzamento  dei  servizi  prestati, nel
rispetto delle modalita' contemplate dalla convenzione.
  Il  soggetto  attuatore  e  l'impresa  beneficiaria sono, altresi',
tenuti  a  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  l'insorgere di
eventi in grado di alterare, compromettere o pregiudicare il regolare
svolgimento dell'attivita' di tutoraggio.
  Le informazioni relative alle attivita' di tutoraggio sono raccolte
in  una  banca  dati  per  i  fini dell'analisi dei risultati e delle
ricadute conseguite.

6. Controlli.
  In  ogni fase della realizzazione dell'intervento di tutoraggio, il
Ministero  puo' disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, su
soggetti  che hanno richiesto l'agevolazione e sui soggetti attuatori
della Misura.
  Nei  confronti  della  presente  circolare  trovano applicazione le
disposizioni  del  regolamento  (CE) n. 438/2001 recante modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del Consiglio per
quanto  riguarda  i sistemi di gestione e di controllo dei contributi
concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

7. Revoca.
  Il Ministero puo' disporre la revoca delle agevolazioni nei casi in
cui  si  verifichi la revoca di quelle previste ai sensi della Misura
1.1  -  legge  n.  488/1992  -  del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale
locale,   ove   la   motivazione   sia   la   mancata   realizzazione
dell'iniziativa da parte dell'impresa beneficiaria ovvero in presenza
di gravi irregolarita' commesse da quest'ultima.
  Il  provvedimento  di  revoca dispone l'immediata sospensione delle
attivita'  di  tutoraggio,  individua  le  prestazioni  indebitamente
fruite  e le somme a carico dell'impresa da recuperare, rivalutate in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati e maggiorate degli interessi legali.
    Roma, 9 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Marzano