IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  23 giugno  1995,  n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Visto  l'art.  8  della  legge  7 agosto  1997,  n. 266, relativo a
modificazioni  del  regime  di  intervento  di  cui  agli  "incentivi
automatici"  previsti dalla richiamata legge n. 341/1995 nonche' alla
previsione di agevolazioni in forma automatica per le PMI;
  Viste   le   delibere   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e
del  15 febbraio  2000,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  246  del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n.
104 del 6 maggio 2000;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state definite
le  istruzioni operative per l'attivazione delle richiamate misure di
cui alla legge n. 341/1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento
per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma
automatica  di  cui  all'art.  8,  comma 2, della richiamata legge n.
266/1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del 30 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti
l'11 luglio   2001,   registro   n.   1,  foglio  307,  in  corso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252,   concernente  le  disposizioni  semplificative  in  materia  di
comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;
  Visto  il  decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, emanato dal
Ministero delle finanze, concernente le procedure di attuazione delle
disposizioni  di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla legge
n. 341/1995;
  Ravveduta  la necessita' di provvedere all'apertura dei termini per
la    presentazione   delle   dichiarazioni-domanda   relative   alla
concessione  dei  benefici  previsti  dall'art.  1  del decreto-legge
23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto  1995,  n.  341,  nonche'  dall'art. 8, comma 2, della legge
7 agosto  1997,  n. 266, relativamente alle iniziative nel territorio
delle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e  Bolzano, sulla base degli adeguamenti della preesistente normativa
alle  decisioni  dell'Unione  europea,  recepiti  con il sopra citato
decreto 30 maggio 2001;

                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Le  dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici
previsti  dall'art.  1  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n. 244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonche'  dall'art.  8,  comma  2,  della legge 7 agosto 1997, n. 266,
relative  ad  iniziative  nel  territorio  delle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, possono
essere  presentate  o  spedite  dalle  imprese  a  partire dal giorno
28 settembre     2001.    Sono    restituite    alle    imprese    le
dichiarazioni-domanda   presentate   agli   sportelli   del   gestore
concessionario,  ovvero  spedite  con il mezzo postale o equivalente,
prima della predetta data.
  2. Il   gestore   concessionario   responsabile   delle   attivita'
istruttorie  ai  sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235,
e'  l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito
Centrale  S.p.a.  ed  opera  con  la rete di sportelli abilitati alla
prestazione  del servizio, il cui elenco e' riportato nell'allegato l
al presente decreto.
  3.   Le  informazioni  e  le  documentazioni  necessarie,  come  le
procedure  operative secondo le quali sono disposti gli interventi di
cui  al  comma  1  sono  quelle  contenute  negli  atti  del Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  richiamati  in
premessa,  con  gli  adeguamenti  alle  decisioni dell'Unione europea
attuati  con il decreto 30 maggio 2001, in via di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  e  consultabile  sul sito internet del Ministero
(www.minindustria.it).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Marzano