Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
  "1. I Ministeri sono i seguenti:
     1) Ministero degli affari esteri;
     2) Ministero dell'interno;
     3) Ministero della giustizia;
     4) Ministero della difesa;
     5) Ministero dell'economia e delle finanze;
     6) Ministero delle attivita' produttive;
     7) Ministero delle comunicazioni;
     8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
     9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
    10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    12) Ministero della salute;
    13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999,  reca  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.  300,  come  modificato  dal  decreto-legge  qui
          pubblicato:
              "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero delle attivita' produttive;
                7) Ministero delle comunicazioni;
                8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12) Ministero della salute;
                13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.".