Il   comune   di   Colbordolo   (Pesaro-Urbino)  ha  adottato  il
20 dicembre   2000   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001.
    (Omissis).
    1)  di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione
principale  in  L.  210.000  per  le  categorie  A2, A3, A4 e A5 e in
L. 200.000 per le categorie A1 e A7;
      2)   di  dare  atto  che  per  l'anno  2001  le  aliquote  gia'
determinate   con   deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  183  del
23 novembre  2000,  le  riduzioni  ed  agevolazioni  per  il  calcolo
dell'I.C.I. sono cosi' quantificate:
      a)  aliquota del 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale; detrazione abitazione principale:
        L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5;
        L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7.
      b)  aliquota del 5,9 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta o
collaterale  entro  il  secondo  grado  e  che  nelle  stesse abbiano
stabilito   la   propria   residenza   quale  abitazione  principale;
detrazione per abitazione principale:
        L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5
        L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7;
      c)  aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo non locate o tenute a disposizione;
      d)  aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  date  in  locazione  in forza di un contratto regolarmente
registrato  a  soggetti  che ne abbiano la residenza quale abitazione
principale;
      e)  aliquota  del  6,5  per  mille  per  tutte  le categorie di
immobili  non  incluse  nelle soprastanti classificazioni comprese le
pertinenze  delle  civili abitazioni non costituenti parte integrante
dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;
      f)  aliquota  del  2  per  mille  a  favore  di proprietari che
eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita' immobiliari nei
centri  storici  del  capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
    Le agevolazioni di cui alla lettera b) sono concesse a seguito di
comunicazione  su modulo predisposto dal comune, da presentarsi entro
il  30  giugno dell'anno successivo, per le situazioni in essere alla
data  del  31 dicembre  2000  la comunicazione deve essere presentata
entro  il  30 giugno 2001. La mancata o ritardata presentazione della
comunicazione  comportera'  la  concessione  del beneficio a far data
dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta.
    (Omissis).
    Avvertenza:   la   presente   deliberazione  integra  quella  del
23 novembre  2000,  gia'  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 55
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  66 del 20 marzo 2001, pag. 31, prima e
seconda colonna.