L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 1o luglio 2001;
  Vista   la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Vista   la   legge   dell'11 dicembre   1952,   n.   2529,  recante
autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) a
provvedere  all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di
comune e nuclei abitati e successive modificazioni;
  Vista  la  legge del 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro
per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle persone
handicappate";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998
in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 110 del
14 maggio 1998;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione europea del 25 febbraio
1998    "First    monitoring   report   on   universal   service   in
telecommunications in the European Union";
  Vista  la  delibera  n.  310/00/CONS  del  24 maggio  2000, recante
variazione  delle  condizioni economiche per la fornitura dei servizi
di  telefonia  espletati  da  impianti a disposizione del pubblico da
parte  di  Telecom Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 2000;
  Vista    la    delibera    n.    8/00/CIR   del   1o agosto   2000,
sull'applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto
del servizio universale per l'anno 1999;
  Sentite  le  associazioni  dei  consumatori  Adiconsum, Assoutenti,
Cittadinanza   Attiva   (gia'   Movimento   federativo  democratico),
Codacons,  Federconsumatori  e  Movimento  difesa  del  cittadino, le
rappresentanze sindacali CISAL e UGL e la Confindustria;
  Sentite le societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a., Infostrada S.p.a.
e  Telecom  Italia  Mobile S.p.a in qualita' di contribuenti al fondo
per il servizio universale, ai sensi della citata delibera 8/00/CIR;
  Sentita  la societa' Telecom Italia S.p.a. incaricata di fornire il
servizio  universale  sul  territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
  Considerato quanto segue;
              1. Il contesto normativo di riferimento.
  L'art.  17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,  che  recita  "L'Autorita'  dispone affinche' siano messi a
disposizione  apparecchi  telefonici pubblici a pagamento in grado di
soddisfare  le  ragionevoli  esigenze  degli utenti in termini sia di
numero  che  di  distribuzione  e copertura geografica, dai quali sia
possibile  effettuare  anche  chiamate  di  emergenza. Le chiamate al
numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di
emergenza sono gratuite".
  La  materia  riceve  una  speciale  disciplina  dalla legge n. 2529
dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni.
  Tali   disposizioni   sono  volte  ad  assicurare  la  presenza  di
collegamenti  telefonici  in  particolari  luoghi,  quali  ad esempio
comuni   di   ridotte   dimensioni,   frazioni  distanti  dal  comune
principale,  rifugi  di  montagna,  stazioni ferroviarie distanti dai
centri abitati.
  Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorita' ha approfondito
gli  aspetti  di  natura  generale sulla distribuzione quantitativa e
qualitativa  delle  postazioni telefoniche pubbliche, con lo scopo di
definire  una disciplina complessiva della materia relativamente alla
presenza   di  postazioni  sull'intero  territorio  nazionale  ed  al
soddisfacimento delle esigenze della totalita' della popolazione.
  Il  presente provvedimento da' attuazione all'art. 17, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 318 del 1997, tenendo
conto    delle    indicazioni   contenute   nella   legge   n.   2529
dell'11 dicembre  1952,  e  successive modificazioni e dal capitolato
della licenza individuale assegnata all'operatore Telecom Italia.
                      2. L'analisi istruttoria.
  2.1. Il percorso istruttorio.
  L'iter del procedimento istruttorio si e' articolato nelle seguenti
fasi:
    1)  analisi  del contesto e definizione dei requisiti del sistema
di telefonia pubblica;
    2)   individuazione   del   numero   ragionevole   di  postazioni
telefoniche pubbliche sul territorio italiano;
    3)  definizione  di  criteri  di  distribuzione  geografica delle
postazioni telefoniche;
    4) caratterizzazione delle postazioni telefoniche;
    5)  analisi  dei  criteri  accessori  finalizzati  a garantire un
migliore utilizzo delle postazioni telefoniche;
  Nel  corso  del procedimento istruttorio sono emerse varie esigenze
riconducibili  alla distribuzione ed alle modalita' di utilizzo delle
postazioni di telefonia pubblica. Tali esigenze riguardano:
    a) l'omogeneita',   sull'intero   territorio   nazionale,   della
distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche;
    b) la  presenza  di postazioni telefoniche pubbliche in luoghi di
particolare rilevanza sociale;
    c) la   disponibilita'   di   un  numero  congruo  di  postazioni
telefoniche  pubbliche  in grado di accettare come mezzo di pagamento
anche  le monete, in considerazione della difficolta' di reperire, in
particolari orari e zone, schede telefoniche pre-pagate;
    d) la  disponibilita'  di  postazioni telefoniche pubbliche nelle
zone  non  coperte (ovvero non sufficientemente coperte) dal servizio
radiomobile;
    e) la   disponibilita'   di   un  numero  congruo  di  postazioni
telefoniche  pubbliche accessibili ai e utilizzabili dai portatori di
handicap;
    f) la presenza in determinati luoghi di lavoro, nei quali risulta
limitata o proibita l'utilizzazione di telefoni mobili;
    g) la   disponibilita',  negli  uffici  aperti  al  pubblico,  di
postazioni  telefoniche  pubbliche  per  le  esigenze dell'utenza dei
predetti uffici.
  2.2. Il confronto internazionale.
  L'Autorita', nel condurre un confronto, in ambito europeo, sul tema
del  numero  delle  postazioni telefoniche esistenti in rapporto alla
popolazione  e  dei  criteri  di localizzazione utilizzati, ha tenuto
conto  dei  dati  forniti dalla Commissione europea, nel suo rapporto
"First  monitoring  report on universal service in telecommunications
in  the  European Union", del 25 febbraio 1998, per i quali il numero
di postazioni telefoniche pubbliche per abitante (di seguito indicate
come  PTP)  risultava in Italia, al dicembre 1998, di 6,70 postazioni
per  1000  abitanti, mentre la media europea era sostanzialmente piu'
bassa e pari a 2,82 postazioni per 1000 abitanti.
  2.3. Le segnalazioni.
  Nel  corso  dell'attivita' istruttoria sono pervenute all'Autorita'
varie segnalazioni provenienti, anche per tramite del Ministero delle
comunicazioni,  da  associazioni,  comuni,  comunita'  montane, tutte
riconducibili  alla soppressione di postazioni telefoniche pubbliche,
in  luoghi  pubblici,  abitualmente frequentati dalla popolazione. Da
tali  segnalazioni  emerge  la  necessita'  di  vigilare, nelle forme
opportune,  sul  processo di dismissione delle postazioni telefoniche
pubbliche.
3. La valutazione regolamentare.
  Sulla  base  di  quanto rappresentato nei punti precedenti e tenuto
conto  dell'attivita'  istruttoria,  e'  stato  definito  un criterio
relativo  al  numero  minimo  di postazioni telefoniche pubbliche, in
grado   di  soddisfare  le  ragionevoli  esigenze  degli  utenti  nel
territorio   nazionale,   basato,   come  punto  di  partenza,  sulla
popolazione residente in ciascun comune italiano.
  Infatti,  si  e'  ritenuto opportuno considerare, oltre alle unita'
amministrative   minime   determinate  dalla  legislazione  nazionale
vigente,  ovvero  i comuni, anche le ripartizioni determinate ai fini
statistici  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT). Cio' al
fine  di assicurare una piu' accurata ed omogenea distribuzione delle
postazioni  di  telefonia  pubblica  rispetto alla ripartizione della
popolazione  italiana.  Sono stati quindi presi in considerazione gli
8.100   comuni   italiani,   secondo  il  dato  ISTAT  aggiornato  al
31 dicembre  1998 e le unita' statistiche denominate "centri abitati"
e "nuclei abitati". Queste ultime sono state definite dall'ISTAT come
segue:
    centro   abitato:   la  localita'  abitata  caratterizzata  dalla
presenza  di  case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e
simili,  o  comunque  brevi  soluzioni di continuita', caratterizzato
dall'esistenza   di   servizi  o  esercizi  pubblici  costituenti  la
condizione di una forma autonoma di vita sociale;
    nucleo   abitato:   la  localita'  abitata  caratterizzata  dalla
presenza  di  case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con
interposte  strade,  sentieri,  spiazzi,  aie,  piccoli  orti piccoli
incolti  e  simili, purche' l'intervallo tra casa e casa non superi i
30  metri  e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il
nucleo  stesso e la piu' vicina delle case sparse e purche' sia priva
del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.
  Relativamente  alla  relazione tra unita' amministrative (comune) e
statistiche,  il  comune  di  norma  si suddivide in centri abitati e
nuclei abitati. La sede di comune coincide con uno dei centri abitati
del comune o, in alcuni casi ridotti, col nucleo abitato.
  Con  riferimento  ai  centri  abitati  coincidenti  con  la sede di
comune,  appare  opportuno assicurare per tutti la presenza di almeno
una postazione telefonica pubblica.
  Relativamente  ai  centri  abitati ed ai nuclei abitati, differenti
dalla  sede di comune, la maggior parte di essi ha dimensioni ridotte
ed  inferiori  alle  200  abitanti.  Secondo  i  dati ISTAT, relativi
all'ultimo  censimento  del 1991, sono presenti 13.902 centri abitati
di cui oltre 7768 con meno di 200 abitanti e 37.767 nuclei abitati di
cui oltre 37.137 con meno di 200 abitanti.
  Pertanto,     tenuto     conto    delle    possibili    difficolta'
nel-l'identificazione dei luoghi di installazione di postazioni nelle
unita'  statistiche  di  piu'  ridotte  dimensioni  e  della  ridotta
probabilita' che le stesse siano utilizzate e risultino remunerative,
si  ritiene adeguato considerare, nella determinazione degli obblighi
relativi  al  numero  minimo  di  postazioni  telefoniche  pubbliche,
soltanto  i  centri  abitati  (differenti  dalla sede di comune) ed i
nuclei  abitati  con popolazione superiore alle 200 unita'. Tuttavia,
per   garantire   l'accesso   ai  servizi  telefonici  anche  per  la
popolazione  residente  nelle  entita'  di ridotte dimensioni, potra'
essere  richiesta  in queste ultime l'installazione di una postazione
telefonica  pubblica  da  parte  delle amministrazioni locali. Cio' a
condizione  che  sia  comprovata  la relativa esigenza, anche tenendo
conto della copertura dei servizi di comunicazioni mobili.
  Premesso  quanto  sopra,  il  criterio  per  la distribuzione delle
postazioni   telefoniche   pubbliche   sul  territorio  nazionale  e'
riportato come segue:
    a) per  le unita' territoriali con popolazione inferiore o uguale
ai  10.000  abitanti,  il  numero  minimo  di  postazioni telefoniche
pubbliche e' definito nel seguente modo:
      1  PTP  ogni  1.000  abitanti  per i centri abitati ed i nuclei
abitati sede di comune, arrotondato in eccesso;
      1  PTP  ogni  1.000  abitanti  per i centri abitati ed i nuclei
abitati  differenti  dalla sede di comune e con popolazione superiore
ai 200 abitanti, arrotondato in eccesso;
    b) per  le unita' territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti  ed  inferiore o uguale a 100.000 abitanti, il numero minimo
di postazioni telefoniche pubbliche e' definito nel seguente modo:
      2  PTP  ogni  1.000  abitanti  per i centri abitati ed i nuclei
abitati, arrotondato in eccesso;
    c) per le unita' territoriali con popolazione superiore a 100.000
abitanti,  il  numero  minimo  di postazioni telefoniche pubbliche e'
definito nel seguente modo:
      3  PTP  ogni  1.000  abitanti  per i centri abitati ed i nuclei
abitati, arrotondato in eccesso.
  Con  riferimento  alle unita' con popolazione compresa tra 10.000 e
100.000  abitanti  ed  a  quelle  con popolazione superiore a 100.000
abitanti,  si  osserva  che  il  valore  di  distribuzione  per 1.000
abitanti,  (rispettivamente pari a 2 e 3) e' superiore a quello (pari
a una postazione per 1.000 abitanti) definito per le unita' di minori
dimensioni.   Cio'   tiene   conto   dei   fenomeni  di  pendolarismo
(giornaliero  o stagionale) e delle prevedibili forme di aggregazione
sociale  urbana  che  possono  tradursi,  nelle  entita'  di maggiori
dimensioni, in una maggiore richiesta di servizio.
  Con  l'applicazione della regola di distribuzione ora descritta, il
numero   minimo   di  postazioni  telefoniche  pubbliche  sull'intero
territorio  nazionale  puo'  essere  stimato,  sulla  base  dei  dati
contenuti  nell'Annuario statistico italiano 2000, nell'intorno delle
120.000 unita'.
  Tale  stima  ha un significato esclusivamente statistico, visto che
la  regola sopra definita si applica alle singole unita' territoriali
e  che  pertanto il valore minimo corrispondente all'applicazione dei
criteri  sopra  enunciati,  puo'  essere calcolato solo sulla base ai
dati puntuali di popolazione raccolti dall'ISTAT.
  Relativamente  ai criteri di distribuzione, secondo quanto previsto
dal  comma  4, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, si e' ritenuto necessario integrare l'indicazione di natura
quantitativa con la definizione di un insieme coerente di indicazioni
generali di natura qualitativa, che individuino i luoghi di interesse
nei  quali e' necessario assicurare, secondo differenti modalita', la
disponibilita'   e   la   fruibilita'  delle  postazioni  telefoniche
pubbliche.
  I luoghi di interesse individuati sono stati raggruppati secondo le
categorie di seguito elencate:
    1) luoghi di grande rilevanza sociale:
      a) ospedali  e  strutture  sanitarie equivalenti, con almeno 10
posti letto;
      b) carceri;
      c) caserme: con almeno 50 occupanti;
    2)  luoghi  con  difficolta' di utilizzo dei sistemi di telefonia
mobile o ad alta frequentazione:
      a) luoghi  di  lavoro  nei  quali  per  motivi  di sicurezza e'
proibito l'uso del telefono mobile;
      b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico;
      c) rifugi di montagna;
      d) scuole (di primo e secondo livello);
      e) stazioni  ferroviarie,  stazioni  autotranviarie, aeroporti,
porti;
      f) luoghi di culto;
      g) mercati comunali e rionali;
      h) centri commerciali;
      i) centri ricreativi e sociali;
      l) centri sportivi;
      m) i  luoghi  indicati  al  sub  1), di dimensioni inferiori ai
valori ivi specificati.
  Sulla  base  di  tale  suddivisione,  e'  stato  ritenuto opportuno
indicare  un  principio  di  tutela  per i luoghi di grande rilevanza
sociale,  quali  le  "istituzioni totali", indicati al sub 1), ove la
permanenza  dell'individuo  e'  continuativa  e disciplinata. In tali
circostanze, si ritiene indispensabile garantire la disponibilita' di
postazioni   telefoniche   pubbliche  attraverso  la  definizione  di
obblighi per l'installazione ed il mantenimento di postazioni in tali
strutture.  In primo luogo deve essere assicurato un numero minimo di
postazioni,  da  considerarsi  aggiuntiva  rispetto  al  quantitativo
minimo  precedentemente  determinato.  Inoltre  l'installazione  e la
dismissione  all'interno  dei  luoghi  di  grande  rilevanza  sociale
vengono assoggettate ad un regime di autorizzazione.
  Per  i restanti luoghi di interesse, indicati al sub 2), si ritiene
che   i  criteri  di  natura  qualitativa  debbano  avere  un  valore
indicativo  e  pertanto  le numerosita' risultanti saranno ricomprese
nel valore numerico minimo precedentemente indicato.
  In  particolare,  i  luoghi  di  interesse di cui ai punti 2a) sono
quelli  dove  non  e'  possibile  impiegare la telefonia mobile quale
alternativa  alle  postazioni di telefonia pubblica ed ove, pertanto,
l'utenza  potrebbe  manifestare particolari esigenze di servizio. Per
cio'  che attiene ai rifugi di montagna, la materia e' regolata dalla
legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952 e successive modificazioni.
  I  luoghi  di  cui  ai punti 2b), d), e), f), g), h), i) ed l) sono
caratterizzati  da  una notevole affluenza di popolazione e pertanto,
dove  vi  e'  una maggiore  probabilita'  di  impiego della telefonia
pubblica.  Infine,  i  luoghi  di  cui  al  punto  2m) comprendono le
strutture  di  grande  rilevanza  sociale  di  dimensioni inferiori a
quelle  indicate  al  sub  1),  con  riferimento  in particolare alle
caserme ed agli ospedali.
  L'installazione   e   la   dismissione  di  postazioni  telefoniche
pubbliche   nei   luoghi   di  interesse  indicati  al  sub  2)  sono
assoggettate ad un regime di comunicazione.
  Per  salvaguardare  tutte  le  categorie  d'utenza delle postazioni
pubbliche,  si  ritiene  opportuno  garantire  la  disponibilita'  di
apparecchiature   telefoniche   pubbliche   accessibili  agli  utenti
portatori di handicap.
  A completamento della valutazione effettuata e' stato affrontato il
tema  della  modalita'  di  pagamento  delle  chiamate  effettuate da
telefoni  pubblici  (monete,  carte  pre-pagate,  carte  di  credito)
ritenuto   dalle   associazioni   dei   consumatori,  particolarmente
rilevante.  L'uso delle sole schede pre-pagate puo' creare, in alcune
situazioni, limitazioni alla fruibilita' del servizio. D'altra parte,
le   postazioni   utilizzanti   moneta,  in  particolar  modo  quelle
installate  sul  suolo pubblico e non presidiate, sono spesso oggetto
di  tentativi  di  effrazione  e  di atti di vandalismo, che riducono
l'efficienza  delle  postazioni  e  provocano un aumento dei costi di
manutenzione delle stesse.
  Si  e'  ritenuto  quindi  opportuno  intervenire  sul  numero delle
postazioni  utilizzanti  moneta,  salvaguardando  in prima istanza le
esigenze   nei   luoghi   di   grande  rilevanza  sociale  attraverso
l'imposizione  di  obblighi per la percentuale minima di postazioni a
moneta installate in tali strutture.
  Per i restanti luoghi di interesse, si ritiene che la previsione di
una  percentuale congrua di postazioni telefoniche utilizzanti moneta
possa accompagnarsi con le seguenti misure:
    a) l'introduzione  e la diffusione di schede pre-pagate di valore
ridotto  rispetto  alle  carte  di emissione attuale (p.e. L. 2.000 o
4.000 pari a circa 1 o 2 euro);
    b) l'installazione    di   distributori   automatici   di   carte
pre-pagate,  in  numero  adeguato  tenuto  conto  delle problematiche
relative agli atti di vandalismo ed ai tentativi di effrazione;
    c) l'accessibilita', dalle postazioni telefoniche pubbliche, alle
numerazioni  per  servizi di addebito al chiamato senza il preventivo
inserimento   di  monete  o  schede  telefoniche  pre-pagate  per  la
telefonia pubblica.
  In  merito al punto sub 2c), si precisa che l'accessibilita' a tali
numerazioni  e'  generalmente  determinata dal fornitore del servizio
sulla  base  degli  specifici  accordi commerciali con l'operatore di
telefonia  pubblica, secondo le condizioni di offerta da quest'ultimo
praticate per tale tipologia di servizi.
  Dovra'  di  conseguenza essere garantito l'accesso alle numerazioni
per  servizi  di  addebito  al chiamato, per i quali viene concordata
l'accessibilita', senza la preventiva introduzione di monete o schede
pre-pagate per la telefonia pubblica.
  In  ogni  caso,  la  valutazione  dell'adeguatezza  del  numero  di
postazioni  utilizzanti  moneta  dovra'  essere  effettuata alla luce
della modalita' di introduzione delle postazioni utilizzanti l'euro e
della relativa disponibilita'.
  Si e' quindi ritenuto opportuno richiedere alla societa' incaricata
di  fornire  il servizio universale di comunicare, in tempo utile per
la  scadenza  del  1o gennaio  2001,  i  propri  piani  relativamente
all'installazione  di postazioni in grado di utilizzare l'Euro, e gli
adattamenti   dei   ritmi   di   tariffazione   per   assicurare   la
compatibilita' delle attuali condizioni economiche con i nuovi valori
di conio delle monete europee.
  Pertanto,   si   ritiene  opportuno  riesaminare  il  numero  delle
postazioni  utilizzanti  moneta  sulla  base  della situazione che si
verra'  a  stabilire,  successivamente  al  28 febbraio 2002, termine
ultimo per la coesistenza delle monete italiane ed europee, alla luce
anche  delle  informazioni  disponibili  dalla costituenda banca dati
della telefonia pubblica, che viene di seguito descritta.
  La  verifica del soddisfacimento degli obblighi regolamentari sopra
previsti   richiede   una   dettagliata   conoscenza  dei  luoghi  di
installazione   e   delle   tipologie  delle  postazioni  telefoniche
pubbliche  minime.  In  merito  si e' ritenuto opportuno prescrivere,
entro  un  anno  dalla  pubblicazione  del presente provvedimento, la
costituzione,  a  carico  dell'operatore  incaricato  di  fornire  il
servizio  universale,  di  una  banca  dati  della telefonia pubblica
contenente  tutte  le  informazioni  necessarie  alla  verifica delle
condizioni  regolamentari,  relativamente alle postazioni telefoniche
indicate nel presente provvedimento.
  Alla  luce  dei dati disponibili al completamento della banca dati,
potra'  essere effettuata la valutazione in merito al soddisfacimento
degli  obblighi,  nonche'  valutare la necessita' di modificazioni ed
integrazioni  del  presente  provvedimento, con riguardo segnatamente
all'installazione  nei  luoghi  di  grande  rilevanza  sociale,  alla
distribuzione  delle  postazioni  per utenti portatori di handicap e,
come gia' detto, di quelle utilizzanti moneta.
  3.1. Gli impatti sul servizio universale.
  Relativamente  al  calcolo  del  costo  del servizio universale, la
definizione del numero e l'imposizione degli obblighi qualitativi per
le  postazioni  telefoniche  pubbliche nei luoghi di grande rilevanza
sociale  non  determineranno  in maniera automatica l'indicazione del
numero  delle  postazioni non remunerative. Sara' scopo infatti delle
periodiche  analisi  del  costo  del  Servizio universale valutare il
numero  delle  postazioni  non  remunerative, secondo quanto previsto
dalla  normativa  vigente.  Tra  l'altro,  si  dovra'  tenere  conto,
nell'esame  dei  benefici, delle valutazioni di natura commerciale in
merito  alle  ulteriori  funzioni  che  potranno  essere svolte dalle
postazioni telefoniche pubbliche.
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione del commissario dott.sa Paola Maria Manacorda,
relatore  ai  sensi  dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Criteri  quantitativi  di distribuzione territoriale delle postazioni
                        telefoniche pubbliche
  1.  Fatte  salve  le disposizioni speciali previste dalla normativa
vigente,  il  numero  minimo  di postazioni telefoniche pubbliche, in
grado di soddisfare le ragionevoli esigenze dell'utenza, che e' messo
a  disposizione  dalla  societa'  incaricata  di  fornire il servizio
universale sul territorio nazionale (nel seguito societa' incaricata)
e' determinato come segue:
    a) per le unita' territoriali con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti,  il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP)
e' pari a:
      1)  1  PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei
abitati sede di comune, arrotondato per eccesso;
      2)  1  PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei
abitati  differenti dalla sede di comune, e con popolazione superiore
ai 200 abitanti, arrotondato per eccesso;
    b) per  le unita' territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti  ed  inferiore  a  100.000  abitanti,  il  numero  minimo di
postazioni telefoniche pubbliche (PTP) e' pari a:
      1)  2  PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei
abitati, arrotondato per eccesso;
    c) per le unita' territoriali con popolazione superiore a 100.000
abitanti,  il  numero  minimo  di postazioni telefoniche pubbliche e'
pari a:
      1)  3  PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei
abitati, arrotondato per eccesso.
  2.  Nei centri abitati e nei nuclei abitati, differenti, dalla sede
di  comune,  con  popolazione  inferiore ai 200 abitanti e nei nuclei
abitati,  la  societa' incaricata mette a disposizione una postazione
telefonica    pubblica,    se    richiesto    in   maniera   motivata
dall'amministrazione  comunale,  tenendo  conto  della  copertura dei
servizi di comunicazione mobili.