IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, che dispone che le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; Visto l'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che riproduce il dettato dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997; Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 622/segr. dell'11 dicembre 2000, esplicativa dell'art. 120 suddetto che al punto 3.1 precisa che la procedura di istituzione della societa' deve essere caratterizzata da una approfondita fase preliminare che comprenda, tra l'altro, la redazione di uno studio di prefattibilita' che contenga l'approfondimento della realizzazione tecnica degli interventi di trasformazione e della percorribilita' economico-finanziaria del programma; Visto il comma 1 dell'art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle societa' di cui all'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica; Visto il comma 2 dell'art. 7 suddetto, secondo cui costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica; Visto il comma 3 dello stesso art. 7, che per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1, autorizza la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; Visto il comma 4 dell'art. 7, che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni e delle citta' metropolitane, anche con la partecipazione della provincia e della regione, delle societa' di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disponibilita' finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, pari a lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, sono destinate - con priorita' per le ipotesi di trasformazione che prevedano al loro interno interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione - al finanziamento degli studi di fattibilita' e delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economico-finanziaria, amministrativa e tecnica delle ipotesi di trasformazione nonche' agli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.