IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  17,  comma  59,  della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e controllo, che
dispone  che  le  citta'  metropolitane  e  i  comuni,  anche  con la
partecipazione  della  provincia  e della regione, possono costituire
societa'  per  azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di
trasformazione  urbana,  in  attuazione  degli  strumenti urbanistici
vigenti;
  Visto  l'art.  120  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, che
riproduce il dettato dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;
  Vista  la circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 622/segr.
dell'11 dicembre  2000,  esplicativa  dell'art.  120  suddetto che al
punto 3.1 precisa che la procedura di istituzione della societa' deve
essere  caratterizzata  da  una  approfondita  fase  preliminare  che
comprenda, tra l'altro, la redazione di uno studio di prefattibilita'
che  contenga  l'approfondimento  della  realizzazione  tecnica degli
interventi     di     trasformazione    e    della    percorribilita'
economico-finanziaria del programma;
  Visto  il  comma  1 dell'art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21,
che  dispone  che  il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  al  fine di
promuovere  la costituzione da parte dei comuni delle societa' di cui
all'art.  17,  comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede
al   finanziamento   degli  studi  di  fattibilita',  delle  indagini
conoscitive   necessarie  all'approfondimento  della  realizzabilita'
economica,  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica delle ipotesi di
trasformazione  deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri
occorrenti alla progettazione urbanistica;
  Visto  il  comma  2  dell'art.  7 suddetto, secondo cui costituisce
elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1
la   previsione,  all'interno  delle  trasformazioni  ipotizzate,  di
interventi,  in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse
finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione
del  programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale
pubblica;
  Visto  il  comma  3  dello  stesso art. 7, che per il finanziamento
delle  attivita'  di  cui al comma 1, autorizza la spesa di lire 13,2
miliardi  per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 13,2  miliardi  per  l'anno  2002,  da  iscrivere nello stato di
previsione  del Ministero dei lavori pubblici e che al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici;
  Visto  il  comma  4  dell'art.  7,  che dispone che con decreto del
Ministro   dei   lavori  pubblici  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione  delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al
comma 1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  promuovere  la costituzione da parte dei comuni e
delle   citta'  metropolitane,  anche  con  la  partecipazione  della
provincia e della regione, delle societa' di trasformazione urbana di
cui  all'art.  120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
disponibilita'  finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge
8 febbraio  2001,  n.  21, pari a lire 13,2 miliardi per l'anno 2000,
lire 15,2  miliardi  per  l'anno 2001 e lire 13,2 miliardi per l'anno
2002, sono destinate - con priorita' per le ipotesi di trasformazione
che  prevedano  al  loro  interno  interventi  destinati all'edilizia
residenziale  pubblica,  in  misura  non inferiore al dieci per cento
delle  risorse  finanziarie  pubbliche  e  private  necessarie per la
completa   attuazione   del   programma   di   trasformazione   -  al
finanziamento   degli   studi   di   fattibilita'  e  delle  indagini
conoscitive   necessarie  all'approfondimento  della  realizzabilita'
economico-finanziaria,  amministrativa  e  tecnica  delle  ipotesi di
trasformazione  nonche'  agli  oneri  occorrenti  alla  progettazione
urbanistica.