IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  10 maggio 1973, ed in particolare
l'art. 11, come modificata dalle ordinanze del Ministro della sanita'
21 aprile 1995 e 21 aprile 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n.
231,  recante:  "Regolamento  di attuazione delle direttive 83/91/CE,
88/289/CE  e  91/266/CE  relative  a  problemi  sanitari e di polizia
sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e
suina,  e  di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di
ricerca  di  trichine  nelle carni fresche di animali domestici della
specie suina";
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, emanato in
attuazione   delle  direttive  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia  di
organizzazione  dei  controlli  veterinari su prodotti provenienti da
Paesi  terzi, ed in particolare gli articoli 16, comma 1, lettera c),
e 27;
  Considerato  necessario  adottare  misure  relative alla gestione e
alla  distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di
trasporto   che  effettuano  tragitti  internazionali,  quali  scarti
inutilizzabili  per  il  consumo o la trasformazione, assicurando una
adeguata  protezione  dal  rischio  di  introduzione  nel  territorio
nazionale  di  malattie  degli animali, con particolare riguardo alle
pesti  suine,  attraverso  tali  rifiuti,  quando sbarcati dai citati
mezzi di trasporto;
  Considerata,   altresi',   l'esigenza   di  favorire  l'impiego  di
vasellame  e stoviglie riutilizzabili nonche' l'effettivo utilizzo di
tali   beni,  in  attuazione  dell'obiettivo  della  riduzione  della
produzione dei rifiuti;
  Ritenuto necessario disciplinare in modo organico le situazioni che
dal 1973 hanno determinato la adozione dei provvedimenti contingibili
ed urgenti che si ritengono, pertanto, superati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.    I    rifiuti    costituiti   da   prodotti   alimentari   per
l'approvvigionamento  dell'equipaggio  e  dei  passeggeri  ed  i loro
residui  sbarcati  da  mezzi  di  trasporto commerciali, nazionali ed
esteri,  provenienti  da  Paesi  extra-U.E. devono essere smaltiti in
impianti   di   incenerimento   o,   qualora  non  sia  possibile  la
termodistruzione  degli  stessi  nel  territorio  regionale,  possono
essere  smaltiti  in  discarica,  previa  sterilizzazione  effettuata
secondo  le modalita' precisate al comma 4 dell'art. 3; detti rifiuti
possono   essere   smaltiti   in   discarica  previa  sterilizzazione
effettuata  secondo  le  modalita'  precisate  al comma 4 dell'art. 3
anche  nel  caso  in  cui alla data di entrata in vigore del presente
decreto  l'affidatario  del servizio di gestione dei rifiuti medesimi
abbia   gia'   realizzato   e   messo   in  esercizio  l'impianto  di
sterilizzazione.
  2.  In  ogni  fase  della  gestione  dei rifiuti di cui al comma 1,
compresa  l'eventuale  cernita  dei rifiuti dal vasellame e stoviglie
riutilizzabili,  deve  essere  evitata  ogni  dispersione,  adottando
misure  idonee  ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque
modo entrare nella catena alimentare animale.
  3.    I    rifiuti    costituiti   da   prodotti   alimentari   per
l'approvvigionamento  dell'equipaggio  e  dei  passeggeri  ed  i loro
residui  sbarcati  da  mezzi  di  trasporto commerciali, nazionali ed
esteri, provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse
modalita'  previste  per  i  rifiuti  di cui al comma 1 qualora siano
riuniti con questi ultimi.