IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, ed in particolare l'art. 11, come modificata dalle ordinanze del Ministro della sanita' 21 aprile 1995 e 21 aprile 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 231, recante: "Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CE, 88/289/CE e 91/266/CE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina"; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, emanato in attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti provenienti da Paesi terzi, ed in particolare gli articoli 16, comma 1, lettera c), e 27; Considerato necessario adottare misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quali scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, assicurando una adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto; Considerata, altresi', l'esigenza di favorire l'impiego di vasellame e stoviglie riutilizzabili nonche' l'effettivo utilizzo di tali beni, in attuazione dell'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti; Ritenuto necessario disciplinare in modo organico le situazioni che dal 1973 hanno determinato la adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti che si ritengono, pertanto, superati; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalita' precisate al comma 4 dell'art. 3; detti rifiuti possono essere smaltiti in discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalita' precisate al comma 4 dell'art. 3 anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi abbia gia' realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione. 2. In ogni fase della gestione dei rifiuti di cui al comma 1, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale. 3. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalita' previste per i rifiuti di cui al comma 1 qualora siano riuniti con questi ultimi.