IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente  ed  il relativo regolamento di organizzazione adottato
con   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  306/1987  e,
successivamente   modificato   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica n. 549/1999;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale
sono  state  approvate  le linee generali della seconda comunicazione
nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;
  Visto  in particolare il punto 3 della predetta deliberazione CIPE,
il   quale   prevede  che  nella  predisposizione  dei  programmi  di
contenimento  delle  emissioni  di  gas serra saranno favorite quelle
misure  che  presentino  un  piu'  favorevole  rapporto  tra  risorse
impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di
politica  economica;  che  prevedano  un significativo coinvolgimento
degli  operatori  privati;  che  favoriscano  l'utilizzo  di  risorse
comunitarie;
  Vista   la  decisione  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'ambiente
dell'Unione europea del 17 giugno 1998 che ha stabilito gli obiettivi
di  riduzione  delle  emissioni di gas serra attribuiti ad ogni Stato
membro  per  raggiungere  l'obiettivo comune di riduzione fissato dal
protocollo,  approvato  il  10 dicembre  1997  a  Kyoto  dalla  terza
conferenza  delle  parti firmatarie della convenzione sui cambiamenti
climatici;
  Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, con la quale sono
state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra;
  Visto  l'art.  8,  comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998, il
quale  prevede  che  le maggiori  entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro,
a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni   inquinanti,   per  l'efficienza  energetica  e  le  fonti
rinnovabili  nonche'  per la gestione delle reti di teleriscaldamento
alimentate  con  biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti
nelle  zone  climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
    Vista  la  legge  25 febbraio  2000,  n.  33,  di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti
concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di
rifiuti  e  per le comunicazioni relative ai PBC, nonche' l'immediata
utilizzazione  di  risorse finanziarie necessarie all'attivazione del
protocollo di Kyoto";
  Visto  in  particolare  l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, il
quale  autorizza per la realizzazione delle finalita' di cui all'art.
8,  comma  10,  lettera  f)  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
spesa  di  lire  290  miliardi,  da  iscriversi  in  apposita  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  per  gli  interventi  in  attuazione del protocollo di
Kyoto;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato
alla  Corte  dei  conti  il  2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente,
foglio  n.  374,  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre   2000,  "Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  di
utilizzazione  delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita'
di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998,
n. 448";
  Visto  l'art.  3  del decreto ministeriale n. 337/2000, che prevede
che  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria  e  del  Tesoro  e con gli altri Ministri interessati,
sentita  la conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce
i programmi d'intervento di rilievo nazionale;
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  2, del decreto ministeriale n.
337/2000   attribuisce,   tra   l'altro,   risorse   finanziarie  per
complessivi  85  miliardi  al  finanziamento dei programmi di rilievo
nazionale;
  Visto l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337/2000 con cui sono
emanati  gli  indirizzi per le azioni ed i programmi per la riduzione
delle emissioni di gas serra;
  Considerato  che i programmi e le azioni di rilievo nazionale fanno
riferimento principalmente al punto 5, programma nazionale di ricerca
per  la  riduzione  delle  emissioni,  ed  al  punto  6, programmi di
cooperazione  internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, del
citato allegato 1;
  Considerato che il punto 5 del citato allegato 1 indica le seguenti
linee programmatiche d'intervento:
    organizzazione   dell'archivio   nazionale   dei   dati  mediante
l'integrazione  delle  iniziative  in corso e la realizzazione di una
struttura  di  servizio  comune  agli  istituti  ed enti nazionali di
ricerca;
    cofinanziamento,  nella  misura  massima  del 25%, di progetti di
ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza
energetica  e  a  basse  emissioni  inquinanti negli impianti a ciclo
combinato,  negli  impianti  di  cogenerazione  industriale e civile,
nonche' negli impianti di gassificazione di emulsioni residui;
    cofinanziamento,  nella  misura  massima  del 25%, di progetti di
ricerca  applicata  per  lo  sviluppo  di  tecnologie  e modalita' di
trasporto a basse emissioni.
  Considerato  inoltre che il punto 6 del citato allegato 1 indica le
seguenti priorita' d'intervento:
    cofinanziamento  della  progettazione esecutiva, nella misura del
50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint Implementation
e Clean Development Mechanism;
    cofinanziamento  della  promozione  dei  progetti  presso i Paesi
terzi,   nella  misura  massima  del  50%  dei  costi  sostenuti  dai
proponenti.
  Visto   che  la  terza  conferenza  delle  parti  firmatarie  della
Convenzione  sui cambiamenti climatici ha avviato il programma pilota
denominato  "Activities  Implemented  Jointly", che consente ai Paesi
industrializzati  individuati  dall'annesso  I di realizzare progetti
per la riduzione delle emissioni, in cooperazione tra di loro o con i
Paesi  in  via  di sviluppo, attraverso i quali acquisire "crediti di
emissione"  esigibili  nell'ambito  dei  meccanismi del protocollo di
Kyoto "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism";
  Visti  gli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto, approvato dalla
citata terza conferenza delle parti, che istituiscono i meccanismi di
"Joint   Implementation"   e   "Clean   Development   Mechanism",   e
stabiliscono  l'avvio  dall'anno  2000  dei  progetti di cooperazione
nell'ambito degli stessi meccanismi;
  Vista la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri dell' Unione
europea del 18 maggio 1999, che impegna gli Stati membri a realizzare
almeno   il   50%   dei   programmi   di  riduzione  delle  emissioni
regolamentate dal protocollo di Kyoto mediante azioni nazionali, e ad
utilizzare  i  meccanismi  del  protocollo  per  la  realizzazione di
progetti  per  lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie
ad alta efficienza energetica e ambientale;
  Considerato  che  l'Italia,  con  riferimento alla posizione comune
dell'Unione  europea  ed  alle  citate  deliberazioni  del  CIPE  del
3 dicembre 1997 e 19 novembre 1998, potra' fare ricorso ai meccanismi
del  protocollo  di  Kyoto  per  la  realizzazione  di  progetti  che
assicurino  un  piu'  favorevole  rapporto  tra  risorse  impegnate e
"crediti di emissione" acquisiti;
  Considerato   che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del  decreto
ministeriale  n. 337/2000 deve essere assicurato il coordinamento dei
programmi  nazionali  con  i  programmi  e le azioni regionali di cui
all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 337/2000;
  Considerato  che  l'art.  3  dello  stesso  decreto ministeriale n.
337/2000  prevede l'individuazione dei soggetti pubblici responsabili
dell'attuazione  dei programmi, la definizione delle modalita' per il
trasferimento  delle  risorse  nonche'  per  il  monitoraggio  ed  il
controllo dell'utilizzo delle stesse;
  Ritenuto  necessario procedere alla costituzione di un comitato che
oltre   al   monitoraggio   del   programma  assicuri  il  necessario
coordinamento con i programmi di rilievo regionale;
  Visti  i  programmi  gia'  avviati  dal  Ministero dell'ambiente in
cooperazione   con   regioni,   amministrazioni   locali  e  imprese,
corrispondenti  alle tipologie indicate dai punti 5 e 6 dell'allegato
1 al decreto n. 337/2000;
  Ritenuto  opportuno,  attesa  l'entita' delle risorse assegnate, di
dare  priorita' al finanziamento del completamento dei programmi gia'
avviati,  anche  al  fine  di ottimizzare l'uso delle risorse secondo
quanto indicato dalla deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997;
  Vista  la proposta presentata dal competente direttore del servizio
PIA  del  Ministero  dell'ambiente con cui si individuano i programmi
d'intervento  ammissibili  a  finanziamento sulla base delle proposte
pervenute  dal  servizio  I.A.R.  del  Ministero  dell'ambiente,  dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e dalle
amministrazioni regionali;
  Ritenuto di poter far proprie le proposte formulate;
  Acquisito   il   positivo   parere   della   conferenza   unificata
Stato-regioni-enti locali, dato nella seduta del 19 aprile 2001;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 216849 del 31 dicembre
1999  con  cui  e'  stato istituito il cap. 7083 nella UPB 1.2.1.4. -
Programmi  di tutela ambientale facente capo all'Ufficio di gabinetto
e di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 655/99/siar del 31 dicembre 1999
con  cui  si  e'  proceduto  all'impegno  delle  risorse destinate al
finanziamento  dei  programmi  di  cui  alla  legge  n.  33/2000  per
complessive lire 290.000 milioni;
  Visto  il  decreto ministeriale GAB/DEC/0081 del 26 luglio 2000 con
il  quale  il  Ministro  dell'ambiente ha definito le priorita' e gli
obiettivi  assegnando ai titolari dei centri di responsabilita' della
spesa  le risorse economiche-finanziarie di cui alla tabella 18 della
legge 23 dicembre 1999, n. 489;
  Visto  il  decreto ministeriale GAB/DEC/0098 del 21 settembre 2000,
di modifica del precedente decreto di definizione dei programmi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Programmi ammessi.
  1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n.
337, sono definiti i seguenti programmi di rilievo nazionale:
                   Programma nazionale di ricerca
                  per la riduzione delle emissioni
 |Organizzazione dell'archivio nazionale dei dati     |
1|sulle emissioni                                     |5.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di    |
 |generazione di energia e calore in settori          |
 |produttivi e civili, anche mediante l'impiego di    |
2|celle a combustibile                                |12.500 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Interventi dimostrativi per l'incremento            |
 |dell'efficienza energetica e per la riduzione delle |
 |emissioni di gas climalteranti in distretti         |
 |industriali, in settori produttivi e nel settore    |
 |civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei   |
3|trasporti                                           |18.500 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni    |
4|zero                                                |5.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Progetti dimostrativi per la mobilità alternativa in|
5|città di alto valore storico-artistico e culturale  |9.000 milioni

              Programmi di cooperazione internazionale
                 nell'ambito dei meccanismi di Kyoto

 |Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei    |
 |programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra |
1|il Ministero dell'ambiente italiano e quello cinese |12.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti    |
 |dall'accordo di cooperazione tra il Ministero       |
2|dell'ambiente italiano e quello bulgaro             |2.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Romania, per la prosecuzione del programma di       |
3|cooperazione ambientale                             |7.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con|
4|il Ministero dell'ambiente argentino                |5.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il  |
5|Ministero dell'ambiente cubano                      |4.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il|
6|Ministero dell'ambiente egiziano                    |3.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
 |Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con  |
7|il Ministero dell'ambiente brasiliano               |2.000 milioni
  2.  Negli  allegati  1  e  2 al presente decreto, che costituiscono
parte  integrante dello stesso, sono identificati i soggetti pubblici
attuatori  responsabili  ed  i  termini presunti di realizzazione dei
programmi  nazionali  nonche'  gli  elementi  di  individuazione  dei
programmi di cooperazione internazionale di cui al presente comma.
  3.   Con   decreto  del  Ministero  dell'ambiente  potranno  essere
apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche
ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto
delle  risorse  finanziarie  assegnate  ad  ogni programma di rilievo
nazionale.