IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1oottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S.
& C., inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale
della  previdenza  e  assistenza  sociale,  come  da protocollo dello
stesso,  in  data  23 aprile  2001,  che  unitamente  al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  19 marzo  2001
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 marzo 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come    previsto    dal    contratto    collettivo    nazionale   del
settoretessile-abbigliamento  applicato,  a  25 ore medie settimanali
nei  confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 240 unita',
di  cui 5 da 30 settimanali a 22,5 ore medie settimanali, 1 da 25 ore
settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 65 da 20 ore settimanali a
15  ore  medie settimanali e 2 da 20 ore a 16,5 ore medie settimanali
su un organico complessivo di 241 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2001 al 19 marzo 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di
Valeriano S. & C., con sede in Formia (Latina), unita' di Formia, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari a n. 240 unita', di cui 5 da 30
settimanali  a  22,5  ore  medie  settimanali,  1  da  25  ore  medie
settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 65 da 20 ore settimanali a
15  ore  medie settimanali e 2 da 20 ore a 16,5 medie settimanali, su
un organico complessivo di 241 unita'.