IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1oottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Lear Corporation Italia,
inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  14 febbraio  2001,  che unitamente al contratto di solidarieta'
per  riduzione  di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  5 gennaio  2001
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 15 gennaio 2001,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
metalmeccanica, a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori pari a 1010 unita' su un organico complessivo
di 1966 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  inoltre  che,  nell'impossibilita'  di  prevedere,  al
momento,  una  riduzione  di  orario per l'intero anno, come previsto
dall'accordo  del  5 gennaio  2001,  le  parti  si  sono  limitate  a
concordare  la  riduzione per il solo primo semestre, impegnandosi ad
incontrarsi  nuovamente  nel  mese  di  giugno  2001  per definire la
riduzione media settimanale da attuarsi nel secondo semestre;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal 15 gennaio 2001 al 14 luglio 2001, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lear
Corporation Italia, con sede in Torino, unita' di Grugliasco (Torino)
e  Orbassano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
1010 unita', su un organico complessivo di 1966 unita'.