IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al com-ma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Co.Me.As  International,
inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  23 marzo  2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 22 novembre 2000
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1o ottobre 2001,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali,come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
metalmeccanica, a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori pari a 26 unita' su un organico complessivo di
54 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  che,  pur essendo stato il verbale d'accordo stipulato
in  data  22  novembre  2000,  sono  avvenuti  tra le parti, incontri
preliminari  per  il rinnovo dello stesso, in data 1o settembre 2000,
12 ottobre  2000,  16 ottobre 2000, 30 ottobre 2000, 6 novembre 2000,
7 novembre 2000 e 10 novembre 2000;
  Ritenuto, per quanto sopradetto, di far decorrere il beneficio alla
data del 1o ottobre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il
periodo  dal  1o ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Co.Me.As International, con
sede  in  Roma,  unita'  di Cosenza e Paola (Cosenza), per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore
settimanali  a  21  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di
54 unita'.