IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  risulta  modificato  dall'art. 19 della legge 22
dicembre  1984,  n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito
del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo
articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 2
agosto  2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  lire  107.930  miliardi  e  tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  lo settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri decreti in data 7 e 26 giugno 2001, 11 e 23 luglio
2001 e 2 agosto 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  dieci  tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero
coupon"  della  durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza
15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre   l'emissione   di   una  undicesima  tranche  dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
undicesima  tranche  di  "CTZ-24",  con  decorrenza  15 giugno 2001 e
scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di
euro,  di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.