IL DIRETTORE GENERALE
              per le politiche sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.r.l. ACS di Giuseppe De Tommaso
inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  3  maggio  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  23  marzo  2001
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 marzo 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come    previsto   contratto   collettivo   nazionale   del   settore
metalmeccanico  applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a 45 unita' su un organico
complessivo di 45 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
Decreta:  Art.  1.   E' autorizzata, per il periodo dal 26 marzo 2001
al  25 marzo  2002, la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  ACS  di  Giuseppe De Tommaso, con sede in Airola (Benevento),
unita'  di  Airola,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
45 unita', su un organico complessivo di 45 unita'.
Art.  2.    L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto disposto dallo art. 1 in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. ACS di Giuseppe De Tommaso a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996
in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 3 luglio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi