IL DIRETTORE GENERALE
              per le politiche sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art   4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di   cui  al  comma 4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda" di
Pier Giulio Petrone tendente ad ottenere l'approvazione del programma
di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal
1o gennaio  1997  ai  sensi  dell'art.  l,  comma 3,  della  legge n.
223/1991;
  Visto  il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma,
datato  31 ottobre  2000,  in quanto il piano di investimenti non era
stato realizzato nel periodo oggetto dell'istanza, le sospensioni dal
lavoro  non risultavano ricollegabili al processo di riorganizzazione
ed il piano di gestione degli esuberi non era stato completato;
  Vista  la  successiva  istanza,  inoltrata dalla medesima societa',
tendente  ad ottenere l'approvazione del programma di crisi aziendale
relativamente  al  periodo  decorrente  dal  1o gennaio 1998 ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991;
  Visto  il  decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma
datato  2 agosto 1999, in quanto non erano sussistenti i requisiti di
cui alla delibera CIPE 18 ottobre 1994 - punti 1. 1., 1. 3. e 1. 4.;
  Vista  la  successiva  istanza  della societa' ditta Istituto prov.
vigilanza  "La  Ronda"  di  Pier  Giulio  Petrone inoltrata presso il
competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
22 gennaio  2001,  nella  quale  la  societa' richiede il riesame dei
sopracitati   provvedimenti   di  reiezione,  volturando  la  causale
d'intervento  da  riorganizzazione  aziendale  e  crisi  aziendale in
contratto di solidarieta';
  Visto  l'accordo  stipulato  in  data 22 dicembre 2000, costituente
parte  integrante  del  presente provvedimento, con il quale e' stato
concordato  il  ricorso  al  contratto di solidarieta', richiamando i
contenuti  dei precedenti accordi gia' stipulati, per la richiesta di
CIGS  per  riorganizzazione  aziendale  e per crisi aziendale in data
24 febbraio 1997, 24 luglio 1997, 23 gennaio 1998 e 18 giugno 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 22 dicembre 2000
stabilisce per un periodo di 18 mesi, decorrente dal 1o gennaio 1997,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
vigilanza applicato a 32.96 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  285  unita', su un organico
complessivo di 382 unita';
  Valutata   la   documentazione   istruttoria  prodotta  a  sostegno
dell'istanza   di   riesame,   nonche'   la  verifica  ispettiva,  in
particolare nella parte in cui si precisa che: "...le sospensioni dal
lavoro  verificatesi  nel  periodo in cui la societa' aveva richiesto
l'approvazione  del programma per riorganizzazione e crisi aziendale,
sono  rapportabili alla riduzione di orario prevista dai contratti di
solidarieta' di cui all'istanza di riesame in questione.. ";
  Considerato   pertanto  che  emergono,  dall'esame  della  predetta
documentazione,  elementi  di  valutazione  atti  ad  autorizzare  la
concessione  del  trattamento di integrazione salariale per contratto
di  solidarieta'  ai  sensi  della  legge  n.  863/1984  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato  anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, per il
periodo  dal 1o gennaio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda"
di  Pier  Giulio  Petrone,  con  sede in Potenza unita' di: Baragiano
(Potenza),  Balvano  (Potenza),  Matera, Tricarico (Matera), Potenza,
Lauria  (Potenza),  Latronico  (Potenza), Val d'Acri (Potenza), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  18  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a 32.96 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori pari a 285 unita', su un organico complessivo
di 382 unita'.