IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio 2001, n. 158, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare  la  corresponsione di nuove concessioni
nonche'   di  proroghe  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  o  di  mobilita',  anche  in  deroga alle disposizioni
vigenti   in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  con  particolare
riferimento alla citata legge n. 223/1991;
  Ritenuto  che  la concessione o la proroga dei suddetti trattamenti
di sussidiazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e
b),  del  citato  decreto-legge  n. 158/2001, mirano alla gestione di
crisi  occupazionali  ovvero  al reimpiego dei lavoratori all'interno
dei processi aziendali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   prorogato,   fino   al  30  giugno  2002,  il  trattamento  di
integrazione  salariale  straordinario,  di cui all'art. 62, comma 1,
lettera  a),  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35
miliardi  di  lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di
riqualificazione,   la   riammissione   in   azienda  dei  lavoratori
interessati  al  predetto  trattamento  ovvero la loro riallocazione:
qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze
di  personale  a  carattere  strutturale,  ovvero  non  ricorrono  le
condizioni  sopra  indicate,  le stesse saranno gestite attraverso le
disposizioni  in  materia  di  mobilita', di cui alla legge 23 luglio
1991,  n.  223. La misura del sopra richiamato trattamento e' ridotta
del 20%.