IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Saipem inoltrata presso il
competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
18 maggio  2001,  relativa ai periodo dal 26 aprile 2001 al 25 aprile
2002,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato   che  il  contratto  di  solidarieta'  rinvia  per  il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 18 aprile 2000 e 10
aprile  2001  stabilisce  per  un  periodo di 24 mesi, decorrente dal
26 aprile  2000,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
ricerca  petrolifera  applicato  a  17,9  ore  medie  settimanali nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a 216, su un
organico complessivo di 1703 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato ai fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26 aprile 2001 al 25 aprile
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Saipem,  con  sede in San Donato Milanese (Milano), unita' di
Chieti  e S. Donato Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario lavoro da 35,8 ore settimanali a 17,9
ore  medie  settimanali nei fronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 216 unita' su un organico complessivo di 1703 unita'.