IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto rettorale n. 60 del 1o febbraio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e'
stato  emanato  lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, e
successive modificazioni;
  Viste  le  delibere  del  senato  accademico  del  26 gennaio 2001,
19 marzo  2001 e 27 aprile 2001, con le quali sono state approvate le
proposte  di  revisione  degli  articoli  14,  19, 29, 79 ed 82 dello
statuto ai sensi dell'art. 83 dello statuto medesimo;
  Vista  la delibera del senato accademico del 20 luglio 2001, con la
quale sono state approvate, ai sensi del prima richiamato art. 83, le
nuove formulazioni dei su citati articoli dello statuto;
  Vista  la  nota  rettorale  protocollo  n. E - 012403 del 20 luglio
2001,  con  la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  la  delibera  del senato
accademico prima citata;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 agosto 2001, trasmesso con nota
protocollo  n.  2341 del 3 agosto 2001, con il quale vengono respinte
le  proposte relative ai soli articoli 14 e 29 in quanto non conformi
a legge;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, emanato con
decreto  rettorale  n.  60  del  1o febbraio  1995,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  39  del  16 febbraio  1995,  e  successive
modificazioni,  viene  ulteriormente  modificato, per quanto riguarda
gli articoli 19, 79 ed 82, come appresso indicato:

                              Art. 19.
                            Composizione
  Nel primo comma, la frase:
    "- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;";
  e' sostituita dalla seguente:
    "- due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;".
                              Art. 79.
                         Durata degli organi
  Nel  primo comma, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle
seguenti: "due volte".
                              Art. 82.
           Comitato per le attivita' sportive e ricreative
  E' aggiunto un secondo comma:
    "2.   Il   comitato  di  cui  al  comma  1  e'  integrato  da  un
rappresentante    eletto    dal    personale   tecnico-amministrativo
dell'Ateneo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Sassari, 7 agosto 2001
                                                    Il rettore: Maida