IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997; Viste le regole II/1 e II/3 dell'annesso sopra richiamato, nonche' le sezioni, rispettivamente, A-II/l e A-II/3 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, gli articoli 1 e 3 relativi ai certificati di abilitazione di ufficiale di navigazione e ufficiale di navigazione di terza classe; Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito; Tenuto conto della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami; Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori; Tenuto conto della risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale e' stato adottato il programma di addestramento all'osservazione e al tracciamento radar; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo; Ritenuta la necessita' di aggiornare il programma, l'elenco delle strutture ed attrezzature, nonche' la composizione e i requisiti del corpo istruttori indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995 sopra citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW; Visto il modello di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la parte relativa al corso di addestramento all'uso del radar per ufficiali di guardia di navigazione; Decreta: Art. 1. Finalita' e durata 1. Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale, istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, e' modificato in conformita' alle regole II/1 e II/3 della convenzione citata in premessa, nonche' alle sezioni, rispettivamente, A-II/l e A-II/3 del codice STCW. 2. Il corso ha una durata di quarantadue ore articolate in sei giorni, di cui non meno di diciassette ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche.