IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
          Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

  Vista  la  legge  21  novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale   marittima  (IMO),  in  data  26 agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'articolo XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
  Viste  le regole II/1 e II/3 dell'annesso sopra richiamato, nonche'
le  sezioni,  rispettivamente,  A-II/l  e  A-II/3  del  codice  STCW,
relative  alle  conoscenze  minime  necessarie al conseguimento delle
abilitazioni di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 ottobre  2000,  modificato  con
decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti
delle  abilitazioni  e  certificazioni  della  gente  di  mare  e, in
particolare,   gli   articoli  1  e  3  relativi  ai  certificati  di
abilitazione  di  ufficiale di navigazione e ufficiale di navigazione
di terza classe;
  Tenuto  conto  della  regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards
di qualita' dell'addestramento fornito;
  Tenuto  conto  della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente   sezione   A-I/12  del  codice  STCW,  relativa  agli
standards    di   funzionamento   dei   simulatori   utilizzati   per
l'addestramento e per gli esami;
  Tenuto  conto  della  regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente    sezione    A-I/6    del   codice   STCW,   relativa
all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;
  Tenuto  conto della risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982,
con  la  quale  e'  stato  adottato  il  programma  di  addestramento
all'osservazione e al tracciamento radar;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 febbraio 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione
del  corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale per
il personale marittimo;
  Ritenuta  la  necessita' di aggiornare il programma, l'elenco delle
strutture  ed attrezzature, nonche' la composizione e i requisiti del
corpo  istruttori  indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995
sopra  citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso
sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
  Visto  il  modello  di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione
marittima  internazionale  (IMO)  per  la  parte relativa al corso di
addestramento   all'uso   del  radar  per  ufficiali  di  guardia  di
navigazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata

  1. Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale,
istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, e' modificato in
conformita'  alle  regole  II/1  e  II/3  della convenzione citata in
premessa,  nonche' alle sezioni, rispettivamente, A-II/l e A-II/3 del
codice STCW.
  2.  Il  corso  ha  una  durata di quarantadue ore articolate in sei
giorni,  di  cui  non  meno  di  diciassette  ore per allievo (da far
risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in
esercitazioni pratiche.