Regime  di  rimborsabilita'  a  prezzo di vendita della specialita'
medicinale  "Xeloda", autorizzata con procedura centralizzata europea
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
      EU/1/00/163/01  150  mg  60 compresse film rivestite in blister
uso orale;
      EU/1/00/163/01  120  mg  60 compresse film rivestite in blister
uso orale.
    Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
      della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della commissione europea del 2 febbraio 2001
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Xeloda";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE";
  Visto  l'art.  3  della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.    2309/93    sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Xeloda"  debba  venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita' medicinale XELODA nelle confezioni indicate viene
attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    150  mg, 60 compresse film rivestite in blister uso orale, A.I.C.
n. 035219017/E (in base 10), 11LTL9 (in base 32);
    150 mg, 120 compresse film rivestite in blister uso orale, A.I.C.
n. 035219029/E (in base 10), 11LTLP (in base 32).